Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding sentencing determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the defense concerned the sentencing determination. The appellant argued for a review of the punitive treatment applied to the robbery charge, but the court noted that such complaints are not permitted in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in cassation against appellate judgments based on Article 599-bis are admissible only for specific grounds regarding the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about waived reasons, lack of evaluation of acquittal conditions, or defects in sentencing determination not constituting illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Castiello Giuseppe,nato a NAPOLI il 11/03/1992 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. Annamaria Picascia; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Castiello Giuseppe, a mezzo del difensor e di fiducia, ricorr e avverso l a sentenza della Corte di appello di Napoliin data 22 /0 5 /2025 che , in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputatoin ordine al reat o di rapina ascritt o, con le attenuanti generiche. Pena sospesa.
2. La difesa, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che ilricorso è inammissibil e poiché i l motivo dedottonon è consentit o in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) .
Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esamee tanto a prescindere dalla presenza di una motivazione che dà specificamente conto degli indici alla stregua dei quali è stata determinata la pena e concesse le attenuanti generiche nella massima estensione per la reclusione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricors o c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il11 novembre 2025. Il Consiglie