Italian Court dismisses appeal against penalty increase as plea bargain arguments are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pellegrino Gianluca inadmissible. The defense argued that the appellate court erred in applying Article 81 of the Penal Code regarding the excessive penalty increase for a specific crime. The court ruled that grievances concerning the determination of the penalty are not admissible in cassation proceedings when they do not involve the illegality of the sanction itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: Grievances regarding the determination of the penalty are inadmissible in cassation unless they concern the illegality of the sanction, as such determinations fall outside the scope of admissible arguments for plea bargain appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pellegrino Gianluca nato a GELA il 21/07/1984 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. Giacomo Ventura udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pellegrino Gianluca, a mezzo del difensor e di fiducia, ricorr e avverso l a sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 22/05/2025che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 508/2024), in riforma della sentenza del Tribunale di Gela e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputatoin ordine ai reati rispettivamente ascritti, in continuazione esterna con la pena già inflitta di cui al provvedimento di cumulo della P.M. di Caltanissetta n. 750 del 10/12/2010.
2. La difesa, con un unico motivo, deduce l’errata applicazione dell’art. 81 cod. pen., lamentando l’eccessività dell’aumento apportato per il reato di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che ilricorso è inammissibil e poiché i l motivo dedottonon è consentit o in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. Né si è al cospetto di un’ipotesi di illegalità della pena.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricors o c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 11novembre 2025. Il Consigli