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Ordinanza — n. 37426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding penalty determination and procedural violations in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Casagrande and Hodorovich inadmissible, ruling that their arguments regarding penalty excess and procedural violations were not permitted in this context. While the defense raised issues under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and excessive sentencing, the court noted that such grievances are excluded from cassation review in plea bargain scenarios. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain appeals, only specific grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible, excluding complaints about waived reasons, lack of assessment of dismissal conditions, and penalty determination vices not constituting sanction illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeals penalty determination procedural admissibility Article 129 c.p.p. Article 599-bis c.p.p. cassation review limits procedural costs rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Casagrande Jonathan e Hodorovich Maurizio, a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, ricorrono avverso l a sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12/05/2025 che , in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
La difesa di Casagrande Jonathan deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Casagrande Jonathan e Hodorovich Maurizio, a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, ricorrono avverso l a sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12/05/2025 che , in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa di Casagrande Jonathan deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Casagrande Jonathan nato a SOAVE il 20/06/1981 Hodorovich Maurizio (cui 011brzv) nato a PIOVE DI SACCO il 19/02/1982 inoltre: Zanoni Danilo Xu Jiaying avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi degli Avv.ti Bergamini Simone e Dal Ben Massimo udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli; ricorsitrattati de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Casagrande Jonathan e Hodorovich Maurizio, a mezzo dei rispettivi difensoridi fiducia, ricorrono avverso l a sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12/05/2025 che , in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. La difesa di Casagrande Jonathan deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. La difesa di Hodorovic Maurizio denuncia l’errata motivazione in diritto con riferimento all’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotesi accusatoria.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio che i ricorsisono inammissibil i poiché i motividedotti non sono consentiti in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) .

Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esamee tanto a prescindere anche dal rilievo che la sentenza impugnata dà atto in premessa delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricors i c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li11 novembre 2025. Il