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Sentenza — n. 37419/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court ruling on invasion of premises, holding crime is permanent and prescription runs from release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37419/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the Cassation Court to annul a first-instance judgment that declared the case time-barred due to the expiration of the statute of limitations. The lower court had incorrectly classified the crime of unlawful entry and occupation of premises as an instantaneous offense, starting the limitation period from the initial entry in 2007. The Supreme Court reversed this, establishing that such crimes are permanent when they involve continuous active conduct, meaning the limitation period only begins when the occupant voluntarily releases the property in 2024.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 157, 158 cod. pen.; The crime of unlawful entry and occupation of premises constitutes a permanent offense when it requires continuous active conduct by the perpetrator, causing the statute of limitations to commence only upon the voluntary release of the occupied property.

Parole chiave

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unlawful entry of premises permanent criminal offense statute of limitations continuous active conduct voluntary release of property Cassation Court ruling prescription period calculation diritto di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
Art. 606, comma 1, lettera b) c.p.p.
Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore Generale deduce, ex art. 606 c.
Art. 633 c.p.
Il tribunale, pur dando atto del prevalente orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il delitto di cui all'art. 633 cod.
Art. 157 c.p.
Art. 158 c.p.
Art. 569 c.p.p.
La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio (ex art. 569 cod.
art. 633 cod. pen
Il tribunale, pur dando atto del prevalente orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il delitto di cui all'art. 633 cod. pen.
art. 632 cod. pen
Invero, con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 cod.
art. 569 cod. proc. pen
La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio (ex art. 569 cod. proc. pen.) per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20132 dell'8/5/2018
Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019
20132 dell'8/5/2018; Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019).
Sez. 2, Sentenza n. 7911 del 20/01/2017
A ben vedere, del resto, non risulta pertinente al caso in esame neppure l'unico precedente difforme (e rimasto come detto isolato) richiamato dal giudice emittente nella sentenza impugnata, vale a dire Sez. 2, Sentenza n. 7911 del 20/01/2017.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento a carico di: Gargiulo Ciro, nato a Castellammare di Stabia il 04/01/1980 avverso la sentenza del 20/05/2025 del Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Mostarda; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 20/05/2025 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Ciro Gargiulo in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633, 639bis cod. pen. allo stesso ascritto. Al Gargiulo si contesta di aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo, un alloggio di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia con condotta perdurante.

Il tribunale, pur dando atto del prevalente orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. sia un reato di natura istantanea (con effetti eventualmente permanenti) che si consuma al momento dell'introduzione abusiva nell'immobile altrui, con la conseguenza che è da tale momento che iniziano a decorrere i termini di prescrizione. Preso dunque atto che l'imputato era entrato nell'immobile al più tardi il 23/02/2007, ha quindi ritenuto che il termine di prescrizione di anni 6 (previsto per tale illecito) fosse decorso prima del decreto di citazione diretta a giudizio dell'11/06/2024 (individuato come primo atto interruttivo della prescrizione).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli. Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore Generale deduce, ex art. 606 c. 1 lett.

b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 633, 157, 158 cod. pen., rilevando che secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura permanente. Secondo il ricorrente, dunque, il giudice ha erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di ingresso dell'imputato nell'immobile anziché da quello di cessazione della occupazione. 3.Il 03/10/2025 la difesa dell'imputato ha depositato memoria nella quale, associandosi alle conclusioni del giudice emittente, ha rilevato che il Gargiulo aveva agito in stato di necessità e che, dopo aver volontariamente rilasciato l'alloggio nel maggio del 2024 e dopo un breve periodo di detenzione, era stato collocato agli arresti domiciliari nell'immobile occupato a novembre del 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Il Collegio ritiene infatti che debba essere ribadito il costante orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 46692 del 02/10/2019).

Ed invero, come è stato evidenziato da questa Corte, alla categoria dei delitti permanenti va ricondotta l'ipotesi dell'occupazione abusiva, ex art. 633 cod. pen., allorquando la condotta illecita perdura durante l'illecita permanenza all'interno del bene immobile altrui. In tema di invasione di terreni o edifici assume, infatti, rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo. La nozione di "invasione", infatti, non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso.

La conseguente "occupazione" deve ritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'arbitraria invasione. Se per l'invasione, infatti, è sufficiente l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile, per l'occupazione è indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nel possesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto assume pertanto natura permanente in quanto è alla perdurante condotta continua ed ininterrotta del soggetto agente che si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico, in quanto l'occupazione determina una immanente limitazione delle facoltà di godimento del bene spettanti al titolare, impedendo od ostacolandone apprezzabilmente il godimento lo svolgimento di determinate attività da parte di quest'ultimo, cessando soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna.

Si è altresì condivisibilmente affermato che non risulta neppure pertinente ricondurre la fattispecie alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti al pari di altre e "similari" fattispecie delittuose. Invero, con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 cod. pen., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato quo ante; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un'attività continua o ininterrotta dell'agente.

Nel caso di invasione di terreni o edifici certamente si rende necessaria la condotta attiva dell'autore dell'invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo per la consapevole volontà del trasgressore (in termini, Sez. 2, n. 20132 dell'8/5/2018; Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019). A ben vedere, del resto, non risulta pertinente al caso in esame neppure l'unico precedente difforme (e rimasto come detto isolato) richiamato dal giudice emittente nella sentenza impugnata, vale a dire Sez. 2, Sentenza n. 7911 del 20/01/2017.

Questa pronuncia ha affermato che “il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione”. Ciò detto, occorre rilevare che, a ben vedere, tale pronuncia aveva ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale realizzata mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo; la Suprema Corte, in tale caso specifico, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale.

Nella fattispecie concreta scrutinata dalla Corte in quella occasione, dunque, l'occupazione non si era realizzata con una perdurante condotta attiva dell'imputato, posto che l'azione di quest'ultimo si era esaurita con l'ingresso abusivo nel fondo e il deposito dei materiali sul suolo altrui. Ciò premesso, nel caso in esame, per quanto allegato dallo stesso difensore del Gargiulo nella memoria depositata, l'imputato ha volontariamente rilasciato l'alloggio occupato solo nel maggio del 2024 (per poi farvi rientro nel novembre dello stesso anno); conseguentemente, ad oggi, il termine di prescrizione massima (anni 7, mesi 6) non è ancora maturato.

Si deve quindi ribadire il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. si realizzi mediante un ingresso abusivo nell'immobile altrui seguito da una occupazione dello stesso, che postuli una condotta attiva dell'agente, il reato ha natura permanente e la prescrizione decorre solo dal momento in cui l'immobile viene (spontaneamente o coattivamente) rilasciato.

2. La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio (ex art. 569 cod. proc. pen.) per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che