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Sentenza — n. 37411/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses recusal request against preliminary judge due to distinct tax crime facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the recusal request against Judge Malvasi inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the judge's prior handling of identical tax crimes violated impartiality under new procedural rules, but the court found the historical facts distinct due to different timeframes and locations. Consequently, the court reaffirmed that prior rulings on separate criminal instances do not compromise a judge's neutrality unless they involve incidental conviction on the current case's facts.

Regesto Legislator

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Art. 34, 37 cod. proc. pen.; The identity of facts requires historical-naturalistic correspondence in all constitutive elements, meaning prior judgments on distinct temporal and spatial criminal instances do not impair judicial impartiality.

Parole chiave

Generato dall'IA
recusal request inadmissibility judicial impartiality standard identity of criminal facts tax evasion crimes distinct preliminary hearing judge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 cod. proc. pen.
Art. 37 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
d.lgs. 150/2022
A giudizio della difesa, tale ricostruzione non terrebbe conto del fatto che le pronunce valorizzate dal collegio giudicanti sono anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 che ha modificato l’art.
art. 425 cod. proc. pen
150/2022 che ha modificato l’art. 425 cod. proc. pen.
art. 37 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.
Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica
231799-01;Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv.
Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise
Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani
Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv.
Sez. 1, n. 16129 del 17/4/2025, Buffa
283371-01; da ultimo Sez. 1, n. 16129 del 17/4/2025, Buffa, non massimata e Sez.
Sez. 6, n. 27432 del 2/7/2025, Mossuto
16129 del 17/4/2025, Buffa, non massimata e Sez. 6, n. 27432 del 2/7/2025, Mossuto, non massimata).

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Testo completo

inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti della dott.ssa Roberta Malvasi, designata quale giudice dell’udienza preliminare nel procedimento in relazione al quale l’odierno ricorrente è imputato dei reati di cui agli artt. 416, 368, 648-bis, 648-ter, cod. pen., 2-10-quater d.l.gs. 74/2000, 2621 cod. civ. e 166 d.l.gs. 58/1998. 2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. È stato, preliminarmente, evidenziato che l'istanza di ricusazione si fondava sul fatto cheil medesimo giudice, in altro procedimento, aveva già disposto il rinvio a giudizio dello Sciava per fattispecie criminose identiche seppur riferite ad annualità diverse.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che non fosse stata allegata documentazione idonea a comprovare l’identità dei fatti oggetto dei due giudizi, nonostante la difesa avesse prodotto gli atti necessari a dimostrare la fondatezza della ricusazione. I giudici di merito avrebbero impropriamente richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che, in tema di incompatibilità, esclude rilevanza al fatto che lo stesso giudice dell’udienza preliminare abbia emesso decreto che dispone il rinvio a giudizio successivamente annullato ovvero abbia disposto il rinvio a giudizio per i concorrenti nel medesimo reato.

A giudizio della difesa, tale ricostruzione non terrebbe conto del fatto che le pronunce valorizzate dal collegio giudicanti sono anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 che ha modificato l’art. 425 cod. proc. pen. Alla luce di tale modifica normativa il giudice dell’udienza preliminare è, infatti, chiamato a svolgere una valutazione di merito sugli elementi raccolti, al fine di verificare se sussista una ragionevole previsione di condanna. In tale prospettiva, il ruolo del giudice dell’udienza preliminare non potrebbe più essere ridotto ad un controllo meramente formale, con la conseguenza che la precedente decisione della dott.ssa Malvasi inciderebbe inevitabilmente sull’imparzialità nella valutazione nel presente procedimento avente ad oggetto medesimi fatti asseritamente commessi dallo Sciava in relazione ad anni di imposta diversi con conseguente violazione dell’art. 37 cod. proc. pen.

3. L’unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Deve essere, in proposito, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01;Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448 – 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 - 01), sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (cfr.

Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371-01; da ultimo Sez. 1, n. 16129 del 17/4/2025, Buffa, non massimata e Sez. 6, n. 27432 del 2/7/2025, Mossuto, non massimata). Trattandosi, nel caso di specie, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice si sia pronunziato su condotte analoghe a quelle oggetto di giudizio commesse in diversi momenti temporali, non comporta l'inquinamento della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente, ciò, ovviamente, con l'unica eccezione, non dedotta dal ricorrente, relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila