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Ordinanza — n. 37337/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37337/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 28/03/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e "in ordine all'applicazione della recidiva così come contestata". a.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37337/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen.. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e "in ordine all'applicazione della recidiva così come contestata". a.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale clausola di coscienza rinuncia a pretese di salario desistenza procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 28/03/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alifuoco Vincenzo, nato a Napoli il 19/11/1984; avverso la sentenza pronunciata in data 28/03/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 28/03/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..

2. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e "in ordine all'applicazione della recidiva così come contestata". a.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivi non consentiti.

4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853).

5. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e sull'applicazione della recidiva.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2025 Il Consigliere