Ordinanza — n. 37336/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 06/06/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e "in ordine alla all'applicazione della recidiva così come contestata". ( 3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37336/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen.. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e "in ordine alla all'applicazione della recidiva così come contestata". ( 3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Comune Francesco, nato a Mugnano di Napoli il 29/05/1984 avverso la sentenza pronunciata in data 06/06/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 06/06/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..
2. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e "in ordine alla all'applicazione della recidiva così come contestata". ( 3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.
4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
5. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de