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Ordinanza — n. 37335/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37335/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37335/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 31/07/2025 dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere carente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e comunque l'indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata irrogata la pena detentiva.3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta i predetti vizi, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37335/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen.. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere carente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e comunque l'indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata irrogata la pena detentiva.3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta i predetti vizi, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento punibilità rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 31/07/2025 dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere carente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rizzo Giuseppe, nato a Taranto il 11/10/1977 avverso la sentenza pronunciata in data 31/07/2025 dal Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 31/07/2025 dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

2. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere carente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e comunque l'indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata irrogata la pena detentiva.3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta i predetti vizi, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.

4. Il ricorrente, infatti, nella specie, in forma del tutto generica, si limita a dolersi dell'omessa motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.; sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509) ovvero la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01 5.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il