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Ordinanza — n. 37234/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding attempted robbery sentencing under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for a ground not permitted by law. The defendant argued that the trial court failed to consider a dismissal cause based on a different legal qualification of the act as aggravated theft. The court ruled that such arguments must be raised only for obvious errors in legal qualification, which were absent here since the defendant admitted to threats against the victim.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals in private prosecution cases are limited to specific grounds, excluding those based on the existence of dismissal causes derived from alternative legal qualifications unless the qualification is manifestly erroneous.

Parole chiave

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private prosecution appeal inadmissibility ground legal qualification error dismissal cause Criminal Procedure Code minaccia non comprovata minaccia contro le autorità tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
come rivenienti da una diversa qualificazione giuridica del fatto in tentato furto aggravato, che avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
come rivenienti da una diversa qualificazione giuridica del fatto in tentato furto aggravato, che avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
264153 - 01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC SAIMON nato a MILANO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 19/06/2025 del TRIBUNALE DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. come rivenienti da una diversa qualificazione giuridica del fatto in tentato furto aggravato, che avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Queste ultime, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere rilevate a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, tale statuizione non potrebbe aver luogo, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che furono proferite minacce alla persona offesa, secondo quanto risulta indicato nella imputazione. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01;

Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153 - 01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.