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Sentenza — n. 37225/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated extortion conviction based on victim's credible testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Leonardo La Rosa and Gianluca Caruso inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The defendants argued that the victim's identification of them was insufficient without photographic evidence or personal recognition, citing a lack of precision in her initial report. The court rejected this, affirming that the victim's credible testimony alone can sustain a conviction under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, rendering additional identification procedures unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The credibility of the victim's testimony is a matter of fact, and their declarations may alone support a criminal conviction if their subjective credibility and intrinsic reliability are verified with appropriate motivation.

Parole chiave

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criminal procedure victim testimony aggravated extortion identification evidence shortened trial credibility assessment inadmissible appeal tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
253214 - 01, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. LA ROSA LEONARDO nato a CATANIA il 13/05/1992 2. CARUSO GIANLUCA nato a CATANIA il 01/02/1983 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. Giuseppe Arcidiacono, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, emessa il 3 marzo 2022, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso nei confronti di Prima Angela e Mallus Fabio ai quali, con violenza e minaccia e con l'ausilio di altri correi separatamente giudicati, intimavano di consegnare a Messina Giusy la somma di 800 euro non correlata a nessun diritto.

2. Ricorrono per cassazione Leonardo La Rosa e Gianluca Caruso, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.

3. La Rosa Leonardo. 3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudizio di responsabilità per non avere la Corte adeguatamente risolto la questione, prospettatele con i motivi nuovi di appello, della identificazione dell'imputato e del correo Caruso quali soggetti che avevano partecipato al fatto, non essendo stati costoro indicati con la necessaria precisione dalla persona offesa Prima Angela come due dei quattro soggetti che si erano recati presso la sua abitazione minacciandola e colpendo al volto il proprio compagno Mallus Fabio. La sola indicazione del nome e del cognome degli imputati da parte della vittima, senza altri elementi probatori esterni a conforto, non basterebbe alla loro identificazione, in mancanza di una individuazione fotografica o di una ricognizione di persona, che, invece, avevano avuto luogo nei confronti di altro coimputato.

4. Caruso Gianluca. 4.1.11 ricorso è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di La Rosa Leonardo, ulteriormente precisandosi che non è riscontrato, nei confronti del ricorrente, neanche la circostanza riferita dalla vittima che egli fosse soprannominato "Bumma".

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi - che possono essere trattati congiuntamente in ragione della sostanziale omologia delle censure - sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.

1. Il giudizio di responsabilità dei ricorrenti si è basato sulle dichiarazioni della persona offesa Prima Angela, in ordine alla cui attendibilità i ricorrenti non muovono contestazioni. In punto di diritto, occorre ricordare il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidir, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01).

Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti con riguardo alla verificazione dell'evento, essendo stata richiamata la dichiarazione della seconda persona offesa Mallus Fabio - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

2. Fatte queste premesse, il giudizio di attendibilità della persona offesa ha comportato che i giudici di merito, con conforme decisione, hanno creduto alla sua dichiarazione nella parte in cui aveva affermato di conoscere personalmente i ricorrenti e di averli riconosciuti come due dei quattro uomini che erano entrati all'interno della sua abitazione minacciando il suo compagno Mallus Fabio. A conferma del fatto che la persona offesa conoscesse i due imputati, milita la circostanza che ella aveva indicato con precisione il nome ed il cognome di entrambi, ragion per cui i giudici di merito, con ineccepibile decisione sul piano logico-giuridico, non hanno ritenuto necessario procedere ad alcuna individuazione fotografica o ad una ricognizione personale, del resto neanche richieste dalla difesa, che aveva optato per la scelta del rito abbreviato senza condizioni.

La Corte di appello ha anche sottolineato che si era proceduto ad individuazione da parte della vittima del coimputato Nicotra Carmelo; tuttavia, la circostanza non determina alcuna contraddittorietà motivazionale, implicitamente deducendosi dalla sentenza la ragione dell'approfondimento, dovuta al fatto che, al contrario dei ricorrenti, il coimputato era stato inizialmente indicato dalla persona offesa soltanto con il nome di battesimo. Rimane, infine, del tutto neutra ai fini difensivi la circostanza che la vittima aveva anche saputo precisare il soprannome con il quale veniva chiamato il ricorrente Caruso, particolare ininfluente in quanto non oggetto di accertamento né in positivo né in negativo.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro