Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37201/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37201/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza resa in data 23 aprile 2025 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza emessa il 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Mantova, con la quale l'imputata Vitale Marianna era stata dichiarata colpevole del reato di tentata truffa e condannata alle pene di legge. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputata, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37201/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputata, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
principio di celerità procedimento pregiudiziale d'urgenza diritto di ottenere una decisione procedura orale rinvio del dibattimento censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputata, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE MARIANNA nato a NAPOLI il 29/09/1993 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 23 aprile 2025 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza emessa il 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Mantova, con la quale l'imputata Vitale Marianna era stata dichiarata colpevole del reato di tentata truffa e condannata alle pene di legge.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputata, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso, presentato personalmente dall'imputata, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 1 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.