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Sentenza — n. 37086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure order due to immediate evidentiary relevance of stolen funds in fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly validated the seizure of the Postepay card. The appellant argued the seizure order lacked specific reasoning regarding the card's relevance to the fraud, claiming the trial court relied on procedural acts rather than the initial decree. The court rejected this, stating the seized card contained illicit proceeds from the fraud, making its relevance and the necessity of its examination for investigation purposes self-evident and fully motivated.

Regesto Legislator

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Art. 270 c.p.p.; Art. 271 c.p.p.: The seizure order is valid when the seized item is directly linked to the crime's proceeds, rendering the specific motivational requirement of the initial decree satisfied by the immediate evidentiary connection.

Parole chiave

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sequestro probatorio truffa in concorso carta Postepay procedura penale inammissibilità ricorso motivazione decreto provenienze delitto causa di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 270 c.p.p.
Art. 271 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATUDOSIEI MIHAELA nato il 25/01/1964 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. Maria Del Grosso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto del Pubblico ministero di convalida di sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, operato nei confronti della ricorrente in quanto indagata per il reato di truffa in concorso, per avere ricevuto sulla propria carta Postepay somme carpite alla persona offesa con artifici e raggiri. Il sequestro aveva avuto ad oggetto la carta Postepay intestata alla ricorrente, considerata corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente. kyfr 2. Ricorre per cassazione Mihaela Atudosiei, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto genetico in quanto privo di motivazione sulla ragione per la quale il bene sequestrato fosse pertinente al reato e la sua ablazione necessaria per l'accertamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe ricavato la legittimità del sequestro non dal decreto ma dagli atti processuali, attraverso una procedura non consentita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il sequestro probatorio adottato nel caso in esame, oltre a richiamare gli atti di indagine, fa espresso riferimento al reato di truffa, rispetto al quale il bene in sequestro risulta di immediata riferibilità, essendo confluiti sulla carta in sequestro i proventi del delitto, sicché l'onere motivazionale del provvedimento genetico deve ritenersi assolto, come pure quello inerente alle finalità probatorie dell'ablazione, anche qui di immediata evidenza, stante la diretta utilizzazione del bene in sequestro ai fini della commissione del reato e la possibilità di compiere, attraverso il suo sequestro e l'esame dei movimenti effettuati con il mezzo di pagamento, tutte le necessarie indagini. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.