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Sentenza — n. 37085/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as late, rejecting argument that Sunday suspension extended the deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37085/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to untimely filing. Although the first-instance judgment was deposited on a Sunday, the Court held that the general rule for calculating procedural deadlines does not accommodate the suspension of business days. Consequently, the appeal filed in October was deemed late, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.; The general rule for calculating procedural deadlines does not admit exceptions regarding the suspension of business days, rendering the appeal filed after the calculated deadline inadmissible.

Parole chiave

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procedural deadlines suspension of business days inadmissibility criminal procedure code untimely appeal Sunday suspension calculation of terms ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha correttamente ritenuto che il deposito fosse stato tempestivo, dal momento che il 17 luglio 2022 era una domenica; ciò ha fatto in applicazione dell'art. 172, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 155 del 29/09/2011
Sez. 6, 25598 del 27/05/2020
2012, Rossi; Sez. 6, 25598 del 27/05/2020, R., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTAR AYOUB nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE DI APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Adriano Capaccioli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, emessa il 17 giugno 2022, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato perché commesso su beni posti all'interno di una Stazione dei Carabinieri.

2. Ricorre per cassazione Ayoub Antar, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte applicato analogicamente la disciplina della sospensione dei termini feriali, che, applicata al caso di specie, non avrebbe permesso di ritenere tardivo l'atto di appello spostando di un giorno il termine di deposito della sentenza in considerazione del fatto che l'ultimo giorno utile per il deposito tempestivo cadeva di domenica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La sentenza di primo grado era stata depositata il 17 giugno 2022 ed il Tribunale aveva assegnato il termine di trenta giorni per il deposito. La sentenza è stata depositata il 18 luglio 2022. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che il deposito fosse stato tempestivo, dal momento che il 17 luglio 2022 era una domenica; ciò ha fatto in applicazione dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., regola generale — così espressamente indicata nel codice di rito - che non patisce eccezioni, neanche in relazione al calcolo del termine in dipendenza del periodo di sospensione feriale (in questo senso, Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi; Sez. 6, 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874). Per il che, il termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'atto di appello scadeva il 2 ottobre 2022, prorogato di diritto al 3 ottobre 2022 in considerazione del fatto che anche il 2 ottobre 2022 era una domenica. L'atto di appello è stato depositato il 13 ottobre 2022, circostanza non contestata che rende tardivo il mezzo di impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos