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Ordinanza — n. 36574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to insufficient motivation of confiscation order under Art. 606 CP. Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court converted Salvatore Gallo's cassation appeal regarding the confiscation of 37 watches into an appeal to the Court of Appeal of Naples. Gallo argued the confiscation violated his property rights and misinterpreted witness testimony, while the prosecution requested dismissal. The Court ruled that challenges to the reasoning of a first-instance judgment cannot be raised directly in cassation and must be converted to an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal containing censure regarding the insufficiency or illogicality of the motivation of the contested judgment must be converted into an appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion vizio di motivazione confisca beni ricorso per saltum Corte di Appello codice di procedura penale giudizio di merito occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se interposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se interposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.(Sez.
Art. 240 cod. pen.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 240 cod. pen. che vieta la confisca di cose appartenenti a persona estranea al reato.
Art. 416 bis.1 cod. pen.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord così statuiva: -dichiarava Giuseppe Casillo responsabile del reato di riciclaggio di 37 orologi, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod.
art. 240 cod. pen
(capo B di imputazione) per insussistenza del fatto; - dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Casillo e SalvatoreGallo in relazione al reato di ricettazione contestato al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione; - disponeva, ai sensi dell’art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018
pen.(Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018- dep.
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007
274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, PC in proc.
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Testo completo

IT ORDINANZA Gallo Salvatore nato a Napoli il 08/09/1979 avverso la sentenza emessa in data 30/01/2025 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale, secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 16/10/2025 dell’avv. Stefano Montone e dell’avv. Marco Natale, difensori del ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord così statuiva: -dichiarava Giuseppe Casillo responsabile del reato di riciclaggio di 37 orologi, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo A di imputazione) e lo condannava alla pena di anni nove di reclusione ed euro 9.000,00 di multa; -assolveva Salvatore Gallo dal reato di favoreggiamento reale aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo B di imputazione) per insussistenza del fatto; - dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Casillo e SalvatoreGallo in relazione al reato di ricettazione contestato al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione; - disponeva, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca di quanto in sequestro in quanto corpo di reato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Salvatore Gallo limitatamente alla statuizione di confisca, tramite i comuni difensori di fiducia che hanno articolato quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 240 cod. pen. che vieta la confisca di cose appartenenti a persona estranea al reato. A Salvatore Gallo non è mai stato contestato il delitto di riciclaggio rispetto al quale i 37 orologi sequestrati presso il laboratorio di Casillo e confiscati sono stati ritenuti corpo di reato. Detti beni sono di proprietà dell’imputato (che è stato assolto per tale delitto), come emerso nel corso del giudizio di primo grado ove i testimoni introdotti a discarico hanno riferito della titolarità degli orologi in capo a Gallo ed ove sono state prodotte le relative dichiarazioni di vendita in suo favore e certificati di garanzia. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento probatorio delle dichiarazioni rese da otto collaboratori di giustizia (al ricorso è allegato il verbale del portato testimoniale reso da Carmine Cerrato). Secondo il Tribunale, tali dichiaranti avrebbero ricondotto gli orologi in questione sequestrati il 17/01/2017 al clan camorristico Amato- Pagano, quando invece nessuno di costoro si è espresso in tal senso avendo riferito di conoscenze risalenti a periodi di tempo di gran lunga antecedenti alle condotte di reato oggetto di giudizio.

Il collegio di merito ha addirittura affermato che Carmine Cerrato avrebbe riconosciuto proprio quegli oggetti come appartenenti ai capi del sodalizio, quando invece costui ha dichiarato che vi era solo una corrispondenza di tipo o modello. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della carenza della stessa o comunque della mera apparenza, oltre che della manifesta illogicità anche per travisamento nella parte in cui il Tribunale non si è confrontato con gli elementi di prova dichiarativi e documentali che attestano l’effettività titolarità in capo a Gallo degli orologi sequestrati il 17/01/2017 e che dimostrano anche la sua capacità economica di acquisto degli stessi. 2.4.

Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo manifesta illogicità e contraddittorietà nella parte in cui il Tribunale, pur dando conto della assenza di relazioni tra il clanAmato- Pagano e l’odierno ricorrente sulla quale ha fondato la pronuncia assolutoria per il reato di riciclaggio, ha tuttavia ricondotto la titolarità degli orologi al sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le censure sviluppate dal ricorrente nei quattro motivi di ricorso ineriscono in misura prevalente - se non esclusiva - alla mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza proponendo una rilettura o reinterpretazione degli elementi probatori attinenti al merito della regiudicanda e posti dal Tribunale a fondamento della statuizione di confisca.

2. Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se interposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018- dep. 2019, PMT/Alonzi, RV. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, PC in proc. Csollany, Rv. 236860). Del resto, il dettato della norma de qua è quanto mai chiaro laddove esclude la proponibilità - attraverso il ricorso immediato o per saltum - di censure riguardanti l’apparato argomentativo della decisione impugnata.

3. Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M Convertito il ricorso in appello, dispone trasmett