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Ordinanza — n. 36572/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea agreement sentencing on grounds of insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano against a first-instance plea agreement sentence. The defendants argued the trial judge failed to justify the sentence's proportionality, a ground not permitted by law. The court ruled that appeals against plea agreements are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on the reasoning of the sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding challenges based on the reasoning of the sentencing.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible cassation proportionality of sentence judicial reasoning procedural admissibility concorso materiale di reati commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.Con sentenza del 25/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza del 25/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Ordinanza — n. 28751/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging insufficient reasoning in a plea bargain sentence.
Ordinanza — n. 32003/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated robbery sentence due to inadmissible procedural grounds.
Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification and sentencing in a plea agreement. The court ruled that such grievances are waived by the agreement itself.
Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.
Ordinanza — n. 18722/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and waiver of issues after settlement agreement.

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Testo completo

re - ORDINANZA Guesmi Rakib, nato a Milano il 07/10/1997 (C.U.I. 04KEDIR) Marey Abdalla, nato in Egitto il 03/02/2003 (C.U.I. 05KYS2A) avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 25/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 25/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il GUP del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti la pena di anni 3, mesi 4 reclusione ed € 700 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena applicata nell'accordo delle parti. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. 4.La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque completamente dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,