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Ordinanza — n. 36570/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain verdict for alleging omitted dismissal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain verdict on grounds not permitted by law. The defendant's lawyer argued the trial judge failed to explicitly justify why dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not applied. The court ruled that such omissions can only be raised ex officio if the appeal is filed on one of the four statutory grounds listed in Article 444, which this generic challenge did not meet.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing pronouncement are inadmissible if based solely on the alleged omission to verify dismissal grounds under Article 129, as these must be raised ex officio only if the appeal falls within the strictly enumerated statutory grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal omitted dismissal reasons inadmissible de plano Article 129 criminal code statutory grounds appeal commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.Con sentenza del 02/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
278337 – 01) ha altresì chiarito che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza del 02/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019
La Suprema Corte (cfr Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (dep.
Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA D'Amico Michele, nato a Modugno il 15/07/1980 avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 02/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 02/07/2025 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il GIP del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Michele D'Amico la pena di anni 5 di reclusione ed € 2.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 numeri 1 e 3bis cod. pen. (capo 1) e 2, 4, 7 legge 895/1967 (unificati dal vincolo della continuazione). 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare sia in ordine ai presupposti di applicazione della pena concordata sia in ordine in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere il D'Amico ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La Suprema Corte (cfr Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278337 – 01) ha altresì chiarito che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti). 4.Nel caso in esame, la contestazione della pronuncia per difetto di motivazione – peraltro formulata in maniera del tutto generica e aspecifica – esula dalle ipotesi per le quali l'impugnazione è consentita.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle