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Sentenza — n. 36566/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on role but allows refund of civil party costs due to lack of standing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the defendant's criminal liability, upholding the lower court's finding of guilt based on video evidence and witness testimony. However, the Court allowed the request to annul the order for the defendant to refund civil party costs because the victim lacked standing to participate in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected on the merits but the specific cost order was set aside.

Regesto Legislator

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Art. 112, 625, 582, 585 cod. pen.; Art. 74, 546, 537 cod. proc. pen.; Art. 185 cod. pen.: The Court of Cassation may reject appeals reiterating merits arguments already decided but annul specific cost orders if the civil party lacked standing to participate in the appellate instance.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility civil party standing costs of litigation joint criminal liability video surveillance evidence appellate procedure vices reiterative censure

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. pen.
2.1.Violazione di legge in relazione agli art. 112, 625, 582, 585 cod.
Art. 625 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 74 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 537 cod. proc. pen.
Art. 185 cod. pen.
art. 185 cod. pen
nonché art. 185 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Tali motivi si caratterizzano per l’evidente finalità di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE GIOVANNI ARIOLLI Sent. n. sez. 1825/2025 CC - 16/10/2025 - Relatore - ALESSANDRO LEOPIZZI FABIO MOSTARDA SENTENZA LOUZ KARIM nato in MAROCCO il 04/02/2005 QUINTIERO FRANCESCO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, con inammissibilità nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.

GIANPIERO CALABRESE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. 1.La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 06/02/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 09/07/2024, ad esito di rito abbreviato, con la quale Louz Karim è stato condannato alla pena di giustizia per plurimi episodi di rapina aggravata e lesioni. 2.1.Violazione di legge in relazione agli art. 112, 625, 582, 585 cod. pen.; il ragionamento adottato dalla Corte di appello non solo è illogico, ma anche intrinsecamente contraddittorio in relazione alla affermazione di responsabilità quanto ai capi 3) e 9) della imputazione; il contributo agevolatore del Louz è stato inteso in modo del tutto semplicistico, non potendo essere ritenuto sufficiente a tal fine il mero allontanamento dal luogo della rapina con il co-autore del fatto, senza in realtà aver partecipato in alcun modo, essendo tra l’altro mancato qualsiasi gesto aggressivo da parte dello stesso ed essendo emersa una condotta totalmente passiva; risulta del tutto assente la verifica della incidenza eziologica della condotta così come descritta. 2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 74, 546, 537 cod. proc. pen. nonché art. 185 cod. pen. per avere la Corte di appello condannato il ricorrente alla rifusione di spese processuali rispetto ad imputazione (persona offesa Quintiero Francesco) che non era stata oggetto di impugnazione in sede di appello e, dunque, in assenza di legittimazione della parte civile alla partecipazione al procedimento. 4.Il terzo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Nel resto il ricorso è inammissibile. 6.I primi due motivi di ricorso non sono consentiti, in quanto reiterativi delle censure proposte con l’unico motivo di appello quanto alla responsabilità e ruolo del Louz per le condotte ascritte ai capi 3) e 9) della rubrica. Tali motivi si caratterizzano per l’evidente finalità di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazioni della Corte di appello a pag. 8 e seg. della sentenza impugnatasulla scorta dalle attendibili dichiarazioni rese dalla parte offesa e degli ulteriori atti di indagine acquisiti (con particolare riferimento alle immagini delle telecamere di video sorveglianza), che hanno condotto ad una ricostruzione del ruolo del ricorrente, della decisività del suo contributo alla realizzazione delle condotte ascritte in assenza di qualsiasi manifesta illogicità valorizzando la piena consapevolezza in ordine alle codotte ascritte e la prova inequivoca della condotta posta in essere in sinergia tra i due concorrenti nel reato.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso su tali punti. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile in grado di appello che el