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Sentenza — n. 36429/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36429/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36429/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 7 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Venezia , in parziale riforma della sentenza emessa il 15 dicembre 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti dell’imputatoInglese Armando Gregory, riduceva la pena inflitta in relazione al contestato reato di truffa.

Regesto Legislator

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art. 108 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36429/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rassegnava che,all’udienza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Treviso aveva rigetta to la detta istanza dichiarando aperto il dibattimento, con ciò impedendo al difensore nominato il giorno prima di avanzare istanza di giudizio abbreviato, previo conferimento da parte del proprio assistito di procura speciale. Deduceva che tale decisione aveva violato il diritto di difesa e che la violazione dell’art. 108, comma 1,cod. proc. pen., era sanzionata da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di violazione relativa all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dell’imputato.

Parole chiave

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diritti della difesa difesa d'ufficio rinvio del dibattimento spese di difesa domanda tardiva di ricusazione difensore di fiducia

Disposizioni normative citate

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art. 108 cod. proc. pen
Avverso tale senten za proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deducevainosservanza dell’art. 108 cod. proc. pen.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGLESE ARMANDO GREGORY (CUI 0529S9T) nato a SANNICOLA il 27/01/1973 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiestoil rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 7 gennaio 2025 la Corte d’Appello di Venezia , in parziale riforma della sentenza emessa il 15 dicembre 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti dell’imputatoInglese Armando Gregory, riduceva la pena inflitta in relazione al contestato reato di truffa.

2. Avverso tale senten za proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deducevainosservanza dell’art. 108 cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione del chiesto termine a difesa, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduceva che, a seguito del rinvio dell’udienza di trattazione al 29 settembre 2023,ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., in data 28 settembre 2023 l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia che in p ari data aveva deposita to , a mezzo PEC, istanza con la quale aveva chie sto la concessione di un termine a difesa exart. 108 cod. proc. pen ., rappresentando l’assoluta impossibilità di prendere contezza degli atti e di approntare un’adeguata difesa per il giorno successivo, data fissata per l’udienza.

Rassegnava che,all’udienza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Treviso aveva rigetta to la detta istanza dichiarando aperto il dibattimento, con ciò impedendo al difensore nominato il giorno prima di avanzare istanza di giudizio abbreviato, previo conferimento da parte del proprio assistito di procura speciale. Deduceva che tale decisione aveva violato il diritto di difesa e che la violazione dell’art. 108, comma 1,cod. proc. pen., era sanzionata da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di violazione relativa all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dell’imputato.

Assumeva anche che la Corte territoriale aveva reso una motivazione viziata in relazione al motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine a difesa,poiché aveva concentrato la propria attenzione esclusivamente sul rinvio dell’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., argomento non pertinente rispetto alla doglianza sollevata.

3. In data 29 settembre 2025 la difesa depositava note di conclusioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza proposta , consente di apprezzare che all’udienza del 29 settembre 2023 era comparsol’Avv. Stefano Zoccherato, che si era dichiarato sostituto processuale dell’Avv. Stefano Uggetti , difensore di fiducia dell’imputato. Alla detta udienza l’Avv. Zoccherato ave va chiesto un rinvio per la discussione e il Giudice, in accoglimento della richiesta, aveva rinviato il processo all’udienza del 15 dicembre 2023, udienza alla quale era comparso ancora una voltal’Avv.

Zoccherato, nella predetta qualità. Dalla consultazione dei verbali di udienza emerge, pertanto, che,all’udienza del 29 settembre 2023, il sostituto processuale del difensore di fiducia dell’imputato, lungi dall’insistere sulla richiesta scritta– depositata a mezzo PEC dal difensore di fiducia il giorno precedente, in data 28 settembre 2023 – ha chiesto un rinvio dell’udienza per la discussione, in tal modo esercitando in maniera piena le proprie facoltà processuali secondo la strategia difensiva ritenuta più opportuna e rispondente alle esigenze di difesa del proprio cliente; tale richiesta, invero, è stata, come detto, accolta dal Giudice, che ha rinviato il processo per la discussione all’udienza del 15 dicembre 2023.

Il ricorso, pertanto, risulta destituito di fondamento in punto di fatto.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ilricorrente deve, pertanto, essere condannat o , ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell