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Ordinanza — n. 36291/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate penalty reduction in plea agreement case due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the penalty calculation was not a valid ground for review in this context. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence by excluding recidivism and applying general mitigating circumstances within a plea agreement framework. The court ruled that complaints about the specific determination of the penalty are excluded from cassation review when the sanction falls within statutory limits and the appeal concerns procedural aspects of the plea rather than the substantive penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, complaints regarding the specific determination of the penalty are inadmissible if the sanction is within statutory limits and the appeal concerns procedural aspects rather than substantive legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement penalty reduction recidivism exclusion cassation review limits sanzioni penali motivi di cassazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, giudicando a seguito di annullamento con rinvio della pronuncia del 06/07/2022 della medesima Corte ed in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Salvatore Centorbi avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990
rideterminava la pena inflitta nei confronti di Santagati Salvatore, previa esclusione della contestata recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche, in anni quattro e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, giudicando a seguito di annullamento con rinvio della pronuncia del 06/07/2022 della medesima Corte ed in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Santagati Salvatore nato a Catania il 12/04/1975 rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Centorbi avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, giudicando a seguito di annullamento con rinvio della pronuncia del 06/07/2022 della medesima Corte ed in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Santagati Salvatore, previa esclusione della contestata recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche, in anni quattro e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, come rideterminata.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge e al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Va peraltro osservato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti fornendo puntuale motivazione in ordine alla congruità della proposta con riferimento al profilo della concordata esclusione della recidiva con riconoscimento di attenuanti generiche e dando conto che la pena base corrispondeva al minimo edittale applicabile e che l'aumento operato a titolo di continuazione per il reato satellite era stato determinato in misura modesta.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle