Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claims of motivational defects in a detention order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim of motivational vices regarding the detention order. The defense argued the lower courts failed to properly weigh evidence between robbery and theft charges, but the Court found this a generic and unfounded attack. The decision emphasized that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation's control over the reasoning in a detention order is limited to verifying the completeness, logic, and non-contradiction of the argumentation, without the power to independently re-evaluate individual segments of the factual information or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSARONI LEONARDOnato a SAN DONA’ DI PIAVE il 23 /0 2 /19 68 avverso l’ordinanza del 04/06/2025del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; udito il Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche si è riporta to alla requisitoria depositata, concludendoper la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. GIORGIO ZECCHIN, del Foro di Padova che hachiesto l'annullamento dell ’ordinanza i mpugnata , richiamandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di V enezia ha rigettato la richiesta di riesame presentata dall'imputato avverso l'ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza,applicativa, nei suoi confronti , degli arresti domiciliariin relazione al reato di rapina.
2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'indagato ha dedotto un unico motivo, incentrato sulla presenza, nell’ordinanza impugnata, di tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità) con riferimento alla gravità indiziariadel reato di rapina, piuttosto che del reato di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto, che, sulla base di una non consentita ricostruzione alternativa, pretende di disarticolare la motivazione posta a base del provvedimento impugnato. Va tuttavia ricordato, nella prospettiva della valutazione che può essere condotta in questa sede quando vengano denunciati vizi motivazionali, che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo masi realizza -doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità e non contraddittorietà del percorso arg omentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto complessivo della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino Rv 215828 per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.
Se ne ricava che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnatopoiché il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ( Sez.
F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Alla luce di tali principi ermeneutici, il ragionamento adottato dalle due istanze giudiziali che si sono in successione occupate del caso ha correttamente evidenziato la connessione indiziaria sussistente tra le dichiarazioni, rese nell’immediato ed in sede di querela, da parte della persona offesa, da una parte, e, dall’altra, le risultanze documentali che attestano delle lesioni e dei traumi riscontrati sul corpo del proprietario del pubblico esercizio nel quale l’indagato ed il suo correo avevano fatto ingresso.
La ricostruzione dei fatti sostenuta dal giudice della misura genetica ed avallata dal Tribunale del riesame è immune da contraddizioni e, ancor più da illogicità che –sia detto per inciso, al fine di dissipare quelle incertezze concettuali che paiono innervare il ricorso – deve essere ‘manifesta’ per poter attingere allo standard necessario, che faccia ‘transitare’ il giudizio dal livello del fatto, a quello della legittimità. Ed’altra parte, come si vede nella stessa rubrica del motivo, ove si evocano indifferentemente e cumulativamente tutti i vizi motivazionali, non vi è chiarezza da parte del ricorrente sul tipo di giudizio che ci si possa aspettare dalla Corte di Cassazione, poiché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi (come nel caso di specie) , invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza chead essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoin favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10ottobre 2025 Il Consigliere relatore Il Presid