Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36279/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls detention order due to insufficient reasoning regarding witness credibility and technical evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the detention order issued by the Catanzaro court, ruling that the lower tribunal failed to adequately address the defense's arguments. The defense argued that the order ignored critical investigative results, such as technical analysis of surveillance footage and inconsistencies in the victim's identification of the defendant. The court held that the original decision lacked sufficient reasoning because it did not properly evaluate these specific elements affecting the witness's credibility and the defendant's identification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A detention order is void if the court fails to adequately address and reason on the defense's submissions regarding witness credibility and technical evidence, violating the principle of sufficient motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention order sufficient motivation witness credibility technical evidence Cassation annulment defect of reasoning procedural violation estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 611 comma 1 cod. proc. pen
La difesa ha presentato una memoria scritta anche in data 29 settembre 2025, oltre il termine perentorio di cui all’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Marino Giovanni nato a BELVEDERE MARITTIMO il 09/04/1983 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Imperiali; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. Sentito l'avvocato ROCCO CRUSCO, in difesa di Marino Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Marino ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 1^ aprile 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 14 marzo 2025 aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione a due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata, ai danni di Gianluca Ridondale. Il ricorso prospetta quattro motivi di impugnazione: 1.1. violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale negato il rinvio chiesto dalla difesa per poter esaminare le s.i.t. rese da Sergio Ridondale alla P.G. e prodotte dal pubblico ministero solo all’udienza camerale, avendo invece il Tribunale concesso solo una sospensione ad horas 1.2. vizio di motivazione, perché meramente apparente o almeno incompleta o illogica, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle estorsioni contestate al ricorrente: l’ordinanza impugnata, richiamando “per relationem” l’ordinanza impositiva della misura cautelare, avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni di cui alla memoria scritta presentata dalla difesa al Tribunale del riesame – e richiamate nel ricorso – con le quali si era censurato il riconoscimento della gravità indiziaria a carico del Marino, nonostante questo non sia stato riconosciuto dal denunciante in sede di individuazione fotografica, sia stato indicato come venditore ambulante in San Nicola Arcella anziché in Grisolia, sia stato indicato come indossante una sciarpa, in contrasto con le prove prodotte in sede di indagini difensive, gli sia stato attribuito dalla richiesta del pubblico ministero e dall’ordinanza cautelare il soprannome di “lecchino”, invece mai attribuitogli nella realtà e, infine, sia stato indicato alla guida di una Fiat 600 che aveva affiancato la vettura della persona offesa in occasione nel periodo di Natale 2024, con una ricostruzione che si riferisce essere stata smentita dagli accertamenti tecnico-scientifici espletati dal consulente nominato della difesa a seguito di ispezione dei luoghi ed esame delle video riprese di cui ai verbali della P.G. 1.3.

Violazione di legge, con riferimento alla contestata aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa 1.4. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

2. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D’Aquino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. La difesa ha presentato una memoria scritta anche in data 29 settembre 2025, oltre il termine perentorio di cui all’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in quanto è fondato il secondo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, invece, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo deve rilevarsi che il ricorrente, nel censurare l’asserita violazione del diritto di difesa con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza, avanzata dalla difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, costituiti dalle dichiarazioni rese da Sergio Ritondale, padre della persona offesa, nulla ha dedotto in ordine alla rilevanza e decisività di tali dichiarazioni: secondo il costante e condivisibile insegnamento di questa Corte di Cassazione, invece, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02;Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv,. 269218). Per quel che più rileva, peraltro, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nell’assegnazione di un termine a difesa “ad horas” per esaminare nuovi elementi probatori emersi all’udienza camerale, avendo questa Corte di legittimità già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale deve assegnare all'indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame. al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr.

Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni, Rv. 279298 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio "ad horas" dell'udienza di riesame, nonostante l'opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli).

3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. 3.1. Il compendio indiziario valorizzato dall’ordinanza cautelare e, poi, dal provvedimento del Tribunale del riesame è costituito prevalentemente, infatti, dalle dichiarazioni dell’imprenditore Gianluca Ritondale, che già nel novembre del 2022 aveva confidato ad un maresciallo dei carabinieri della Compagnia di Scalea le condotte estorsive di cui era vittima, non intendendo però formalizzare alcuna denuncia per il timore di ritorsioni, attesa la caratura criminale dei soggetti coinvolti.

Successivamente, il 28/11/2024, il Ritondale fermava di nuovo una vettura della P.G. in transito sul territorio, chiedendo di essere ascoltato dai Carabinieri della stazione di Diamante, ai quali riferiva che quella stessa mattina un’autovettura Fiat 600 condotta da tale Giovanni, poi individuato nell’odierno ricorrente, ed a bordo della quale vi era anche il coindagato Roberto Cesareo, entrambi noti alla persona offesa perché collegati alla cosca Muto di Cetraro, aveva affiancato la sua automobile inducendolo a fermarsi, ed i predetti gli avevano formulato la richiesta di 40.000,00 euro come quota per i lavori che il Ritondale stava eseguendo in appalto pubblico in Cirella di Diamante.

Riferisce, peraltro, l’ordinanza impugnata che la visione dei filmati del sistema di sorveglianza delle attività commerciali del posto aveva consentito di individuare il transito delle due vetture indicate dal Ritondale, e che nell’occasione i due avevano riferito alla persona offesa che la somma richiestagli serviva per sostenere i detenuti e doveva considerarsi un contributo “per stare tranquilli”. Tale affermazione è stata valorizzata dall’ordinanza impugnata anche alla luce del rilievo che, secondo il racconto del Ritondale, già in precedenza i due lo avevano avvicinato, dopo l’arresto di Franco Valente, elemento apicale della criminalità di Scalea, chiedendogli “il saldo” di una precedente richiesta estorsiva formulatagli da Leonardo Bevilacqua a nome del predetto Valente, in occasione di altro appalto.

Un ulteriore avvicinamento veniva poi segnalato dal Ritondale ai Carabinieri il 6/12/2024, allorché il predetto riferiva di essere stato contattato da un suo conoscente, Salvatore Orto, che lo aveva invitato ad assecondare le richieste estorsive ricevute, corrispondendo al commerciante ambulante Giovanni anche una piccola somma (“anche mille euro”) per rassicurare delle sue intenzioni e della sua volontà, comunque, di pagare. 3.2. Nel valorizzare tali elementi ai fini della valutazione del compendio indiziario gravante sul Marino, il Tribunale del riesame, richiamando legittimamente “per relationem” anche le argomentazioni dell’ordinanza cautelare, ha riconosciuto l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, poi confortate anche dalle s.i.t. rese dal padre Sergio Ritondale, in considerazione della modalità graduali e progressive del racconto, ritenute sintomo di spontaneità, e della linearità ed assenza di contraddizioni del narrato, a nulla rilevando l’indicazione della persona offesa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Ha ritenuto, poi, irrilevanti gli esiti di investigazioni difensive effettuate presso conoscenti del ricorrente, che avrebbero negato che lo stesso avesse l’abitudine di indossare cappello o sciarpa, come dalle dichiarazioni della persona offesa, e non determinanti né la discrasia nell’indicazione della precisa zona di origine dell’indagato (San Nicola Arcella in luogo di Grisolia), né il mancato riconoscimento fotografico del Marino da parte della persona offesa, essendo comunque confermata da altri elementi di indagine l’individuazione dell’indagato.

Nel valutare l’attendibilità del racconto della persona offesa e la correttezza dell’individuazione, nel Marino, di uno degli autori delle richieste estorsive formulate nei confronti del Ritondale, benché non riconosciuto in fotografia da questo, però, l’ordinanza impugnata non si è adeguatamente confrontata con gli elementi addotti dalla memoria depositata dalla difesa e riportati integralmente nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza di questo. In particolare, l’ordinanza impugnata ha considerato irrilevanti gli esiti delle investigazioni difensive volti a smentire l’assunto secondo cui il Marino non era solito indossare sciarpa e cappello, come riferito dalla persona offesa, ben potendo trattarsi di abbigliamento utilizzato per rendersi poco riconoscibile al momento della richiesta estorsiva, ma non si è confrontata con gli elementi addotti dalla difesa al fine di smentire che lo stesso sia usualmente chiamato con il soprannome attribuitogli, invece, nell’ordinanza cautelare.

Soprattutto, poi, nel ribadire che visione dei filmati del sistema di sorveglianza sul luogo dell’incontro del 28/11/2024 non consentiva di escludere con certezza che alla guida della Fiat 600 che aveva affiancato l’autovettura della persona offesa ci fosse un uomo, e non una donna come prospettato dalla difesa, non si è però adeguatamente confrontato con i risultati degli accertamenti tecnico-scientifici affidati al consulente della difesa, e richiamati nella memoria depositata al Tribunale del riesame, secondo i quali a bordo della predetta autovettura, comunque, non potevano esserci le due persone indicate dalla persona offesa, il Marino alla guida ed il Cesareo come passeggero, perché dai filmati emergeva la presenza del solo conducente.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è, pertanto, carente perché, difettando dell’esame di circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla valutazione dell’attendibilità intrinseca della narrazione della persona offesa e dell’indicazione del Marino come autore, in concorso con il Cesareo, delle condotte estorsive contestate, non rende adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione.

4. L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, affinché questo colmi le lacune argomentative dinanzi rilevate. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono ritenersi assorbiti da tale decisione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio