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Sentenza — n. 36266/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36266/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce h a dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Pietro Giuseppe Paolo Maggio avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 29 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all'indagato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36266/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell'imputatoaveva dedotto: -violazione dell'art. 606, comma 1, le tt. c , cod. pro c. pen . in relazione al disposto degli artt. 322,324, 568, comma 4 e 591, comma 1 , let t. a , cod . proc . pen.e 104 disp. att . cod . proc . pen . per fals a applicazione dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità; - manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse all'impugnazione cautelare(art. 606, comma 1, lett.e, cod. proc . pen . ).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato azione di risarcimento danni da sequestro restituzione in pristino procedura di rivendicazione nel pignoramento appropriazione indebita di fondi pignoramento di crediti
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGGIO PIETRO GIUSEPPE PAOLO nato a SANTA CESAREA TERME il 01/07/1964 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del TRIBUNALEdi LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, in relazione al primo assorbente motivo di ricorso; preso atto dell’arrivo, in limine litis, dell’atto di rinuncia al ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma5 e 611 comma 1 - bis e ss. c od . p roc. p en.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce h a dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Pietro Giuseppe Paolo Maggio avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 29 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all'indagato.

2. Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell'imputatoaveva dedotto: -violazione dell'art. 606, comma 1, le tt. c , cod. pro c. pen . in relazione al disposto degli artt. 322,324, 568, comma 4 e 591, comma 1 , let t. a , cod . proc . pen.e 104 disp. att . cod . proc . pen . per fals a applicazione dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità; - manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse all'impugnazione cautelare(art. 606, comma 1, lett.e, cod. proc . pen . ).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Intervenuta, medio tempore, la rinuncia al ricorso, va constatata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e, quale riflesso processuale, dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso.

2. L’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ma non alla corresponsione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, stante la sufficiente tempestività della comunicazionedella rinuncia (25 settembre 2025)rispetto alla data del provvedimento che la aveva giustificata (8 agosto 2025)ed alla data dell’udienza odierna. Si è infatti affermato che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie, la revoca medio tempore del provvedimento impugnato), quest'ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali manon anche al versamento della sanzione in favore della Cassa per le ammende, presupponendo quest’ultimo una colpa non ravvisabile in concreto (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat,Rv. 273325 - 01 ) . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 ottobre 2025. Il Con