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Ordinanza — n. 35977/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation judgment to add civil party's cost award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a March 2024 judgment that omitted the civil party's cost award. The defendant argued the omission was a clerical error rather than a substantive flaw, while the prosecutor supported the correction. The court ruled that since the error did not cause nullity or alter the essential outcome, it could be remedied under Article 625 bis of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.: A material error in the operative part of a judgment that does not cause nullity or modify the essential outcome may be corrected by the court upon request.

Parole chiave

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material error correction Criminal Procedure Code civil party costs clerical omission Cassation judgment procedural remedy essential outcome condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da: COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA In relazione alla sentenza del 06/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la correzione con esso richiesta; letta la memoria del difensore del Comune, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

PREMESSO CHE - con sentenza n. 21112 pronunciata il 6 Marzo 2024, su ricorso n. 47087/2023 presentato da Catalano Giacomo, questa Sezione della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 aprile 2023 ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, omettendo tuttavia di pronunciarsi in ordine alla richiesta della parte civile Comune di Calatafimi, di condanna alle spese del grado; - rilevato che, conseguentemente, nel dispositivo della sentenza e nel ruolo di pubblica udienza, non è stata inserita la statuizione relativa alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile; - ritenuto che a tale errore materiale, che non è causa di nullità e non determina una modifica essenziale, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 21112 del 6 Marzo 2024, su ricorso n. 47087/2023 di Catalano Giacomo, nel senso che dopo la parola "ammenda" deve leggersi "condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Calatafimi che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Conisigliere elatore La P