Cassation court allows appeal against appellate court's partial reform due to lack of explicit confirmation of suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Appellate Court's decision which had partially reduced the sentence for Andrea Aiello without explicitly confirming the first-instance ruling on the suspended sentence. The defense argued the appellate court failed to grant the conditional suspension, but the court found the benefit was already applied in the first instance and could not be revoked. Consequently, the court annulled the judgment solely for the omission to explicitly confirm the suspended sentence, allowing the first-instance ruling on that point to stand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.; The Court of Cassation may annul a judgment without remittal if it finds a specific error within the scope of the appeal, such as the failure to explicitly confirm a benefit already granted in the first instance, while leaving other unchallenged aspects intact.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANDREA nato a CETRARO il 06/04/1985 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Andrea Aiello responsabile per il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ai danni di tal Giuseppe Ricciardi, confermando la affermazione di responsabilità ma procedendo alla riduzione della pena.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo tutti i vizi motivazionali nonché violazione della legge penale (art. 163 cod. pen.) per la mancata concessione della sospensione condizionale, ed ancor prima per la mancanza di motivazione sul punto, pur essendo stato il beneficio richiesto nell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, ma con integrazione del dispositivo.
2. La premessa su cui si basa il ricorso è che vi sia una omissione motivazionale nella sentenza di appello in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. A ben vedere, tale premessa è errata: l'indicato beneficio (unitamente alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) era stato applicato sin dalla sentenza di primo grado e, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, non può considerarsi implicitamente revocato, in base al divieto di reformatio in peius. Tuttavia, il giudice di appello, procedendo alla riduzione della pena, ha omesso di precisare in dispositivo che la pronuncia di primo grado veniva confermata nel resto e ciò tanto in relazione ai "doppi benefici" (sospensione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) quanto alle statuizioni civili della sentenza di primo grado a favore della parte civile costituita.
3. Va quindi disposto l'annullamento della sentenza, senza rinvio, potendo questa Corte, in base al disposto dell'art. 620, comma 1, lett. I) intervenire "se ... ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ... di adottare i provvedimenti necessari". Trattandosi di un potere circoscritto poiché soggetto al principio devolutivo, delimitato quindi dal perimetro della domanda, la Corte non può 'allargarsi' ad altri aspetti -mancata conferma delle statuizioni relative (i) alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e (ii) ai capi civili della sentenza - per i quali la parte rispettivamente interessata potrà comunque procedere alla richiesta di correzione dell'errore ex art. 130 cod. proc. pen., rimedio processuale di carattere generale, esperibile innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale che riconosce. Così deciso il 17 settembre 2025 Il onsigliere