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Ordinanza — n. 35904/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing for illegal arms and drug trafficking due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Antonio and Luigi La Marca inadmissible regarding their conviction for illegal arms possession, drug trafficking, and receipt. The appellants argued that the court failed to evaluate the location of the weapons and the specific conduct of the defendants. The court rejected these claims because Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeal grounds to specific legal violations, excluding general omissions in fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific legal violations such as errors in expressing the accused's will or incorrect legal qualification, thereby excluding general complaints about the omission of factual evaluations.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Article 448 Code Sentencing Review Illegal Arms Possession Drug Trafficking Conviction Legal Violation Grounds traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di La Marca Antonio e La Marca Luigi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
L.n.103/2017
1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Letti i ricorsi di La Marca Antonio e La Marca Luigi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 606 cod. proc. pen
1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: La Marca Antonio nato a Napoli il 24/07/1998 La Marca Luigi nato a Napoli il 21/01/2005 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025 udita la relazione del consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di La Marca Antonio e La Marca Luigi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata loro applicata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per i delitti di detenzione illecita di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione; considerato che entrambi gli imputati, con distinti ricorsi tra loro perfettamente sovrapponibili, censurano la sentenza per l'omessa valutazione della circostanza secondo cui il luogo in cui sono state rivenute le armi non era nella esclusiva 4/ft disponibilità dei prevenuti e per l'omesso accertamento della concreta condotta da essi tenuta; considerato che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano le censure sollevate dai ricorrenti risultando altresì inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co