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Sentenza — n. 35599/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35599/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35599/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 20/12/2024 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 15/05/2023 di condanna dell'imputato Molamed Jeffry per i reati di truffa in concorso. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si chiede di dichiarare l'estinzione del reato contestato, conseguente alla intervenuta remissione di querela da parte delle parti offese successivamente al giudizio di appello e ritualmente accettata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35599/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si chiede di dichiarare l'estinzione del reato contestato, conseguente alla intervenuta remissione di querela da parte delle parti offese successivamente al giudizio di appello e ritualmente accettata.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali remissione della pena restituzione del termine rettificazione della decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLAMED Jeffry, nato a Pisa il 17/12/1985; rappresentato ed assistito dall'avv. Angelo Rovegno - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 2048 emessa in data 20/12/2024; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per estinzione dei reati per remissione di querela;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 20/12/2024 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 15/05/2023 di condanna dell'imputato Molamed Jeffry per i reati di truffa in concorso.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si chiede di dichiarare l'estinzione del reato contestato, conseguente alla intervenuta remissione di querela da parte delle parti offese successivamente al giudizio di appello e ritualmente accettata.

3. Il motivo di ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, risulta che entrambe le persone offese Klerida Gjioni e Pasquale Polena, tramite il procuratore speciale avv. Tatiana Bodei, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, in data 10/02/2025 hanno rimesso la querela nei confronti dell'imputato con accettazione da parte di quest'ultimo in data 13/02/2025. E pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini;

Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

4. Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela delle parti offese con accettazione del querelato, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, non emergendo, oltretutto, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto.

5. In mancanza di diversi accordi sul punto, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 02/10/2025 Il Consigliere esten