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Sentenza — n. 35598/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate sentencing on lease fraud date to apply lighter pre-2019 law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's sentencing determination regarding the date of consummation of the crime of unauthorized appropriation. The defense argued the crime occurred at contract signing to apply the lighter pre-2019 penalty, while the appellate court fixed the date at the lease company's 2019 demand letter. The court ruled the appellate judgment was incomplete because it failed to clarify the timeline between the contract and the demand letter, preventing the application of the more favorable prior law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 646 cod. pen.: When a lower court's reasoning on the date of consummation of a crime is incomplete regarding the interval between contract signing and demand for restitution, the sentencing determination must be annulled to allow re-examination for the application of the more favorable prior law.

Parole chiave

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unauthorized appropriation lease contract fraud date of consummation lighter penalty principle incomplete reasoning retroactive application sentencing reform sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 646 cod. pen.
46 del 22/03/2019 che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a 5 anni, anziché fino a 5 anni.
art. 646 cod. pen
46 del 22/03/2019 che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato
Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella
267114 - 01; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Claudio De Santis, nato a Roma il 23/12/1950; rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Farau - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4770 emessa in data 01/04/2025; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; vista la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 01/04/2025 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12/03/2024 dal Tribunale di Velletri, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato Claudio De Santis, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 22/03/2019 che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a 5 anni, anziché fino a 5 anni.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore di Claudio de Santis, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), la contraddittorietà della motivazione in relazione alla data di consumazione del reato, invocando l'applicazione al caso di specie del trattamento sanzionatorio più mite previsto dalla disciplina previgente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 9 gennaio 2019. 2.1 In particolare, il difensore osserva che, con indicazione contraddittoria, la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il termine di consumazione del reato di appropriazione indebita, facendolo coincidere con "l'invio della missiva di risoluzione del contratto", individuata in quella datata 14/03/2019, da parte della società di noleggio "Lease Plan Italia s.p.a.", mentre avrebbe dovuto farlo coincidere con l'epoca di conclusione del contratto di leasing, in quanto, come la stessa sentenza rileva ("la circostanza che l'imputato non pagò neanche uno dei canoni pattuiti sta a dimostrare la riserva mentale che lo animava dal momento della conclusione del contratto", p.3), nessun canone di locazione era mai stato versato dall'imputato, "a dimostrare come già a quel momento il De Santis avesse maturato la volontà di rendersi inadempiente e di mantenere illegittimamente il possesso della vettura" (terza pagina ricorso).

3. Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in relazione allo schema negoziale del contratto di "leasing", la condotta di appropriazione indebita si realizza non già per il solo dato del mancato pagamento dei canoni e dell'eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto, essendo necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene, mediante l'intimazione della relativa restituzione, e che manifesti l'avvenuta interversione del possesso, comportandosi uti dominus, non restituendo il bene senza giustificazione (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 - 01; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 - 0).

4. Premesso ciò, va evidenziato che, a fronte della richiesta del ricorrente di individuare il momento consumativo del reato nella data di conclusione del contratto di "leasing" (in considerazione dell'inottemperanza al pagamento dei canoni già dall'inizio del rapporto, a dimostrazione della riserva mentale che animava l'imputato sin dal momento della conclusione del contratto), la Corte territoriale ha evidenziato, da un lato, (p. 3 sentenza) l'invio di "missiva con cui la società di noleggio comunicò al De Santis la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni e chiese la restituzione della vettura", e dall'altro (p. 4), che "la risoluzione del contratto con la richiesta di restituzione del veicolo entro 5 giorni fu comunicata solo il 14 marzo del 2019", facendone quindi discendere l'interversione del possesso e la consumazione del reato.

Peraltro, sia la sentenza di primo grado sia l'atto di appello contengono il riferimento ad una prima missiva inoltrata dalla società di leasing per chiedere il pagamento dei canoni ovvero la rescissione del contratto. La sentenza del tribunale di Velletri (terza pagina) riporta che la società "LeasePlan" "si è attivata dapprima con un sollecito telefonico che non ha avuto seguito [---], successivamente ha risolto il contratto sia a mezzo lettera raccomandata che a mezzo telegramma, chiedendo la restituzione dell'autovettura oltre al pagamento di quanto dovuto, senza esiti.

Decideva dunque in data 21 maggio 2019 di presentare querela". Nell'atto di appello (terza pagina), ai fini della richiesta di applicazione dei limiti edittali previgenti alla riforma entrata in vigore nel gennaio 2019, si sostiene che "il momento consumativo dovrà essere anticipato alla data della prima missiva da parte della società di noleggio o addirittura alla data di conclusione del contratto". Orbene, la Corte territoriale nella sentenza impugnata, parla, invece, soltanto della missiva della società di leasing datata 14/03/2019, facendone discendere, come detto, la richiesta di restituzione del bene e quindi l'interversione del possesso.

La motivazione della sentenza impugnata appare, pertanto, lacunosa con riferimento all'intervallo di tempo decorrente tra la data della stipula del contratto di noleggio (novembre 2018, il che comunque esclude la prescrizione del reato) e la data del 14/03/2019, non essendo chiarita l'epoca di tale "prima missiva", né, ove antecedente a quella datata 14/03/2019, se la stessa abbia potuto riflettersi sulla data di consumazione del reato e sulla possibilità di applicazione della più favorevole disciplina previgente rispetto alla novella del 2019.

4. Per i motivi esposti, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 2 ottobre