Cassation court partially annuls appeal sentence regarding criminal continuations and allows recidivism despite minor theft value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the Palermo Court of Appeal's decision regarding Vincenzo Vinci and Giovanni Mazzè, who were convicted of theft and receipt of stolen goods. While the appeal was dismissed for lack of merit against Mazzè due to the minor value of the stolen phone, the court found a flaw in the reasoning concerning the continuity of crimes for Vinci. The court ruled that the appellate court failed to distinguish between two distinct criminal phases, necessitating a remand for a new evaluation of criminal continuations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.; Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of factual intent but must annul a lower court decision if the reasoning regarding criminal continuations is illogical or contradictory, requiring a remand for clarification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAZZE' GIOVANNI nato a PALERMO il 19/02/1990 VINCI VINCENZO nato a PALERMO il 24/04/1993 Af. avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORT)APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino con cui I'll gennaio 2024 Vincenzo Vinci e Giovanni Mazzè erano stati condannati per una serie di furti, anche tentati (Vinci), variamente aggravati, nonché (Mazzè) per la ricettazione di un telefonino.
2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per Cassazione, con atti distinti, entrambi gli imputati.2.1 Vinci deduce, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione (art.606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) contestando la sussistenza della volontà di querela - ritenuta in sentenza - in capo alla persona offesa di uno dei furti attribuitigli; in secondo luogo, lamenta tutti i vizi motivazionali in relazione al diniego di applicazione della continuazione tra i fatti odiernamente ascrittigli e due precedenti episodi delittuosi, già oggetto di precedenti condanne. 2.2 Mazzé, denunciando vizi motivazionali, si duole del mancato inquadramento nell'ipotesi lieve della ricettazione del telefonino, per il valore modesto del terminale, come riconosciuto dalla stessa Corte, e per la contraddizione motivazionale tra la valorizzazione dei precedenti quale ragione ostativa al più favorevole inquadramento, da un lato, e la esclusione della recidiva, dall'altro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato da Vinci merita accoglimento in relazione al secondo motivo addotto, con inammissibilità del primo, manifestamente infondato. Il ricorso presentato da Mazzè è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo.
2. Il primo motivo del ricorso di Vinci pretende da questa Corte una valutazione (sulla effettività della volontà di presentare querela da parte di una delle persone offese dei molteplici reati commessi dall'imputato) che non può essere operata dalla Corte di legittimità. Infatti, quello indicato è un giudizio sul significato della manifestazione di volontà, e pertanto un giudizio sul fatto, come tale sottratto al sindacato della Corte di Cassazione se fondato su una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. Nel caso concreto, non sono affatto illogiche le argomentazioni poste dalla Corte d'appello a sostegno della propria conclusione, poiché l'uso di espressioni come l'intenzione di adire le vie legali, unitamente alla richiesta di informazione nell'eventualità di richiesta di archiviazione, congiuntamente ed indubitabilmente testimoniano della volontà della persona offesa che si addivenga ad un processo e che l'imputato del reato che lo ha danneggiato sia assicurato alla giustizia.
In tal senso, è corretta la citazione di giurisprudenza menzionata nella sentenza (pg. 3, Sez. 5, n. 2665, del 12 dicembre 2021, dep. 2022, Pmt c. Baia, Rv. 282648 - 01) ed in particolare la valorizzazione del favor querelae quale parametro affidato al giudice come guida an incerto.Concludendo sul punto, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e condanna il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità.
3. Fondato è invece il secondo motivo. Vinci, con l'atto di appello, aveva chiesto (terzo motivo) il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati nel presente giudizio e quelli oggetto di due sentenze pronunciate rispettivamente dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo il 14 Novembre 2023 (la prima) e 1 Febbraio 2024 (la seconda) per reati di rapina e porto ingiustificato di strumenti offensivi, commessi in un arco temporale di circa tre settimane a cavallo tra il 2022 ed il 2023.
Pur evidenziando vicinanza temporale tra le condotte oggetto dell'appello e quelle delle due citate sentenze, la Corte d'appello ha respinto la richiesta unificazione quoad poenam, non rinvenendo -si legge nella motivazione, pg. 6 - alcun elemento da cui dedursi la prova dell'esistenza di un unico disegno criminoso sin da prima che ne venisse iniziata la realizzazione, apparendo le condotte frutto di uno stile di vita improntato alla commissione di delitti al fine di garantirsi il proprio sostentamento o per sopperire alle esigenze legate allo stato di dipendenza da sostanze tossiche.
La motivazione posta a base del diniego è manifestamente illogica e come tale censurabile in base al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., correttamente dedotto dalla difesa nel secondo motivo di ricorso. L'illogicità della decisione risulta manifesta (ictu ocu/i) e deriva dalla disparità di trattamento riservata alle condotte oggetto del presente giudizio, rispetto a quelle oggetto delle due ulteriori pronunce allegate in fase d'appello. Le condotte oggetto del presente giudizio sono state unificate fin dal primo grado, "in ragione della evidente unicità del disegno criminoso originario, almeno nelle sue linee fondamentali" (pg. 27, sentenza di primo grado).
Si tratta di otto furti aggravati commessi in due ben distinte fasi, la prima (5 furti, in concorso con il Mazzé) nella finestra di un mese e mezzo tra il 1 febbraio ed il 15 marzo 2021, e la seconda, a distanza di oltre un anno e mezzo, in concorso con ignoti, nell'arco di due settimane tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Poiché i due episodi aliunde giudicati, sono, per epoca di commissione, esattamente sovrapponibili ai reati ascritti al Vinci ai capi 6, 7 e 8 del presente giudizio, la Corte, per non cadere nell'illogicità, avrebbe dovuto indicare l'elemento differenziante (distinguishing) che impedisca l'unificazione rispetto a questi ultimi, pur consentendo l'applicazione della continuazione con condotte significativamente anteriori (oltre un anno e mezzo prima), giudicate all'interno dello stesso procedimento.
Su questo aspetto, è necessaria una nuova riflessione da parte di altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, cui il procedimento va rinviato a seguito dell'annullamento parziale della sentenza, pur dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso di Vinci e definitiva l'affermazione di responsabilità (art. 624, comma 2, cod. proc. pen.).
4. Il ricorso di Mazzè è inammissibile, in quanto basato su un unico motivo manifestamente infondato, oltre che ripetitivo, e quindi, inevitabilmente viziato da genericità per aspecificità, essendosi limitando a ribadire in questa sede le stesse argomentazioni formulate nell'appello in ordine alla richiesta qualificazione del fatto in termini di ipotesi minor di ricettazione. Tuttavia, la Corte d'appello ha adeguatamente evidenziato (pg. 2), con opportuna e corretta citazione di giurisprudenza, come l'esiguità del valore della res ricettata sia solo uno dei parametri da prendere in considerazione, che ben può essere recessivo rispetto ad ulteriori criteri che il giudice nella sua valutazione discrezionale - insindacabile in questa sede se si rifletta in una motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria - ritenga di dover valorizzare.
Nel caso concreto, l'entità del danno arrecato alla persona offesa e la presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici e sintomatici della tendenza a delinquere, sono stati ritenuti, con valutazione per nulla illogica, preclusivi della riqualificazione invocata. Alla luce di ciò, il ricorso di Mazzé è inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio nonché, a favore della cassa delle ammende, della sanzione pecuniaria di euro 3000,00, avendo dato causa all'inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Vinci Vincenzo limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati ascrittigli ed i reati separatamente giudicati indicati in ricorso, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di Mazzè Giovanni che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa d