Sentenza — n. 35587/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: Cerasa Andrea Carlo nato in Svizzera il 31/10/1979 Marini Gianni nato a Firenze il 17/04/1971 avverso la sentenza del Corte di Appello di Firenze in data 10/12/2024 nel procedimento a carico di : Nardi Simone nato a Firenze il 25/12/1981 Nardi Sergio nato a Montaione il 19/02/1950 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha chiesto rigettarsi i ricorsi delle parti civili; lette le conclusioni dell'avv.Valeria Valignani per Nardi Simone che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili; letta la memoria di replica dell'avv. Daniela Papini Papi difensore delle parti civili
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 2621 cod. civ, artt. 640 cod. pen, art. 576 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35587/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 2392, 2476 e 2621 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che Nardi Simone non fosse responsabile della truffa contestata al capo A), sul presupposto che unico autore della falsa rappresentazione nel bilancio, della proprietà dei beni della società "Progetti per oggetti - Il bagno s.r.l.", fosse il commercialista della società e non anche Nardi il quale, in quanto amministratore formale della società era tenuto a controllare la regolare tenuta delle scritture contabili con la conseguenza che non avendo adempiuto all'obbligo di controllo e verifica aveva concorso alla perpetrazione della condotta illecita finalizzata a raggirare i terzi contraenti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: Cerasa Andrea Carlo nato in Svizzera il 31/10/1979 Marini Gianni nato a Firenze il 17/04/1971 avverso la sentenza del Corte di Appello di Firenze in data 10/12/2024 nel procedimento a carico di : Nardi Simone nato a Firenze il 25/12/1981 Nardi Sergio nato a Montaione il 19/02/1950 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha chiesto rigettarsi i ricorsi delle parti civili; lette le conclusioni dell'avv.Valeria Valignani per Nardi Simone che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili; letta la memoria di replica dell'avv. Daniela Papini Papi difensore delle parti civili
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10/12/2014, la Corte di appello di Firenze ha riformato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Firenze in data 01/07/2016, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Nardi Sergio per estinzione dei reati dovuta a morte del reo e dichiarato non doversi procedere nei confronti di Nardi Simone in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (capo A) per perché il fatto non costituisce reato e in ordine al delitto di cui all'art. 2621 cod. civ. (capo B) per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore Avv. Papini Papi Daniela, le parti civili Cerasa Andrea e Marini Gianni articolando, in relazione alla pronuncia assolutoria di secondo grado, due motivi. 2.1.Con il primo motivo, deducono contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.
e) cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello ritenuto insussistenti gli artifici e raggiri integrativi della truffa pur rilevando che nel bilancio della società amministrata dai Nardi, erano indicati valori (giacenze di magazzino) palesemente gonfiati. 2.2.Con il secondo motivo deducono violazione di legge (art. 606 lett.
b) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 2392, 2476 e 2621 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che Nardi Simone non fosse responsabile della truffa contestata al capo A), sul presupposto che unico autore della falsa rappresentazione nel bilancio, della proprietà dei beni della società "Progetti per oggetti - Il bagno s.r.l.", fosse il commercialista della società e non anche Nardi il quale, in quanto amministratore formale della società era tenuto a controllare la regolare tenuta delle scritture contabili con la conseguenza che non avendo adempiuto all'obbligo di controllo e verifica aveva concorso alla perpetrazione della condotta illecita finalizzata a raggirare i terzi contraenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati. 2.Premesso che nel caso in esame l'assoluzione dell'imputato è avvenuta in appello con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e quindi per mancanza di dolo e che la parte civile ha proposto ricorso avverso tale pronuncia chiedendone l'annullamento con conseguente annullamento anche della revoca delle statuizioni civili, rileva il Collegio la giurisprudenza, in passato, ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno (Sez. 4, n. 25141 del 14/03/2019;
Sez. 4, n. 42460 del 09/05/2018, Rv. 27436701; Sez. 3, n. 24589 del 15/03/2017, Rv. 27005301; Sez. 3, n. 41462 del 30/03/2016, Rv. 26797601). Altra e più recente giurisprudenza ha tuttavia affermato con indirizzo da ultimo convalidato da Sez. U n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 (in motivazione) che "Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art.652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ah initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali" (Sez. 4, n. 30616 del 07/05/2024, Rv. 286883;
Sez. 4, n. 10455 del 14/01/2025, Rv. 287726; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Rv. 273519). 3.Tanto premesso va altresì precisato che nel caso in esame, il giudice di appello data la presenza della parte civile, in applicazione del dictum delle Sez. U. Tettamanti, nel giudicare sull'unico reato residuato all'esito della sentenza di primo grado e pur trattandosi di un reato, in appello, estinto per prescrizione (al 30/10/2016) ha proceduto ad una verifica di merito circa la fondatezza dell'accusa ritenendo che il Nardi andasse esente da responsabilità in ordine al capo a), per mancanza di dolo, con revoca delle statuizioni civili. 3.In particolare la Corte di appello, con motivazione puntuale ed esente dalle denunciate illogicità ha evidenziato (pag. 5 della sentenza impugnata) che il bilancio del 2007 riportava un debito verso fornitori di euro 181.129,00 e un'assenza totale di ricavi sicchè la alterazione delle scritture contabili, che indicavano come di proprietà beni in realtà in conto vendita (di cui la società era debitrice), non rappresentava quell'artifizio idoneo a trarre in inganno gli acquirenti in quanto questi (comunque) si determinarono ad acquistare le quote societarie ben consapevoli dello stato deficitario in cui versava la società.
In altri termini si è ritenuto che l'alterazione delle scritture contabili nei termini denunciati dalla parte civile, non abbia avuto, secondo un giudizio effettuato in concreto ed ex ante, la necessaria efficienza causale ai fini della determinazione degli acquirenti di entrare nel contesto societario; ed in ogni caso che la scelta di appostare in bilancio il valore delle rimanenze, che in realtà non erano di proprietà della società perché ancora impagate ai fornitori, fu autonomamente assunta del commercialista Templari che se ne assunse la paternità. 4.Su questo punto l'impugnazione delle parti civili, non coglie nel segno poiché fa discendere la responsabilità penale per il delitto di truffa dalla posizione di garanzia del Nardi il quale nella sua qualità di amministratore formale della società avrebbe omesso di adempiere ai doveri di vigilanza e controllo contribuendo così alla consumazione del delitto.
Ed invero l'amministratore della società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, della truffa commessa da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che, in quanto posto in essere in unità di tempo e di luogo, può sfuggire alla sua cognizione (Sez. 5 n. 32793 del 13/06/2016, Rv. 267462; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814). In base ai criteri di imputazione della responsabilità penale, la responsabilità nella truffa deriva dalla partecipazione - sotto il profilo materiale o morale - alla falsa rappresentazione della realtà.
Tanto vale anche nell'ipotesi che la truffa sia riferibile ad un ente collettivo, che agisce attraverso i suoi rappresentanti. In tal caso si pone il problema della esatta imputazione - sia sotto il profilo materiale che psicologico - della truffa; problema reso più complesso nel caso in esame dall'esercizio di poteri di fatto gestori riconosciuti pacificamente in capo a Nardi Sergio (deceduto), giacché le condotte artificiose, possono provenire da uno o più dei soggetti impegnati nell'amministrazione della società e non possono essere automaticamente imputate a colui che riveste la carica formale di amministratore.
Non è corretto, pertanto, affermare (come fanno le parti civili) che la posizione ricoperta da Nardi Simone nella società (ne era l'amministratore formale) lo rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dal commercialista o da colui che aveva, di fatto, la gestione della società (in tal caso, il padre), dovendo pur sempre accertarsi quale contributo sia stato dato dall'amministratore formale alla perpetrazione dell'illecito, in considerazione del tipo di illecito posto in essere, giacché, se per l'inosservanza di taluni obblighi (ad esempio, per la tenuta della contabilità) può ravvisarsi, una responsabilità morale dell'amministratore di diritto, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita (cfr. sul punto Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Rv. 257950, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280), lo stesso non può affermarsi per il falso documentale e quindi la truffa, che viene posto in essere in unità di tempo e di luogo e può sfuggire alla cognizione dell'amministratore formale, specie laddove la gestione della società sia delegata, di fatto, ad altri; il che, se non esime l'amministratore di diritto da tutte le responsabilità di carattere civile connesse alla carica, non comporta, altresì, l'automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale dominato dal principio di personalità. 5.Alla luce di quanto complessivamente esposto i ricorsi delle parti civili vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi delle part