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Ordinanza — n. 35256/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request to extend appeal deadline due to lack of actual knowledge of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected an application by the defense to extend the deadline for filing a cassation appeal against a second-instance judgment. The defendant claimed ignorance of the appeal process, arguing he was listed as free rather than absent in the court record. The court found no evidence that the defendant lacked actual knowledge, noting that the summons was properly notified to his retained counsel and the appeal was a written procedure not requiring his personal presence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The request to extend the appeal deadline based on lack of knowledge is inadmissible when the defendant's counsel was properly notified and the procedure was conducted in writing without requiring the defendant's physical presence.

Parole chiave

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Italian criminal procedure appeal deadline extension lack of knowledge defense written procedure rules counsel notification cassation appeal procedural costs notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
L'istanza non appare pertanto fondata e deve essere respinta; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
L'istanza non appare pertanto fondata e deve essere respinta; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: TORRESI LORENO nato a MACERATA il 23/11/1972 per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto denominato "istanza di restituzione nel termine" depositato il 15 aprile 2025 il difensore di Torresi Loreno ha chiesto di essere rimesso nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona emessa il 13 settembre 2024 lamentando la mancata conoscenza del processo da parte del proprio assistito tanto che nel verbale di udienza d'appello del 13 settembre 2024 questi era stato indicato come libero e non come assente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza è infondata e pertanto deve essere rigettata.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che sono allegati all'atto di appello la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che l'avviso di fissazione di udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, è stato notificato al difensore di fiducia sia in proprio che in qualità di domiciliatario del Torresi. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di appello.

Trattandosi di rito cartolare non era prevista la partecipazione dell'imputato e quindi la dichiarazione di assenza. Risulta inoltre che il dispositivo della sentenza d'appello è stato notificato ai difensori di fiducia Avv. Bidoli e Avv. Castignoni in data 13 settembre 2024, sentenza depositata in cancelleria il 10 ottobre 2024. L'istanza non appare pertanto fondata e deve essere respinta; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos