Cassation annuls first-instance acquittal on receipt of stolen goods due to incorrect prescription term calculation for minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed the first-instance acquittal, arguing the crime of receipt had not expired. The court found the lower court erred by applying a seven-year prescription term instead of the correct ten-year term applicable to the base offense. Consequently, the Cassation Court annulled the acquittal and remanded the case for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The special leniency provision for minor offenses does not constitute an independent crime but an aggravating circumstance, meaning the statutory maximum term for the base offense governs the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno Romano Antonio nato a Palermo il 18/10/1972 avverso lasentenza 09 / 05 /202 5 del Tribunale di Salerno Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria delSostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Salerno; lette le conclusioni del difensore, avv. Gian Paolo Coccia del foro di Roma, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato.
FATTOE DIRITTO Con sentenza del 09 / 05 /2024 il Tribunale di Salerno , previa riqualificazione del reato di ricettazione contestato all’imputato Antonio Romano nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui per essere tutti i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. Avverso la sentenza di proscioglimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, eccependo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.157 e 648 cod. pen.
Rileva a tal fine che alla data di emissione della pronuncia di primo grado (09/05/2025) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti(20/04/2017) e della interruzione determinata dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorso è fondato. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., implicasse il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al pari degli altri reati contestati al Romano (artt. 485, 491, 640 cod. pen.).
In tema diricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine diprescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base(ex multis, Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani,Rv. 284186 – 01 ). Ne consegue che la ricettazione accertata in data 20 aprile 2017, ancorché qualificata di speciale tenuità, non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado, per mancato decorso del termine decennale di prescrizione, calcolato in base al limite edittale massimo di otto anni, aumentato di un quarto, e, quindi, di due anni, per l’interruzione conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla dichiarata prescrizione del reato di ricettazione, con rinvio al Tribunale di Salerno per il relativo giudizio, nell’ambito del quale saranno esaminate le deduzioni difensive attinenti al merito, formulate con la memoria in atti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il1 ottobre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacc