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Ordinanza — n. 35189/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to precautionary appeal against order denying release of funds under preventive seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35189/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court converted the cassation appeal into a precautionary appeal because preventive seizure orders are not immediately appealable to the Supreme Court. The appellant argued the lower court failed to examine her third-party claim for fund release regarding her husband's assets. The Court ruled that while the procedural path was corrected, the merits of the release request remain for the lower tribunal to decide.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: A cassation appeal against an order denying the release of funds under preventive seizure is inadmissible and must be converted into a precautionary appeal to the competent tribunal.

Parole chiave

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preventive seizure third party claim precautionary appeal cassation conversion fund release procedural admissibility seizure revocation sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 322-bis cod. proc. pen.
Bisogna allora ribadire che «avverso il provvedimento di diniego di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'appello ex art. 322- bis cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Ciò premesso, nel caso in esame trova applicazione l'art. 568, comma 5, cod.
Art. 659 cod. proc. pen.
In tal senso è stato spiegato che la disposizione dell'art. 659 cod.
art. 322- bis cod. proc. pen
Bisogna allora ribadire che «avverso il provvedimento di diniego di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'appello ex art. 322- bis cod. proc. pen.
art. 659 cod. proc. pen
In tal senso è stato spiegato che la disposizione dell'art. 659 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016
ha qualificato come appello cautelare il ricorso per cassazione promosso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, che aveva già confermato il vincolo originariamente disposto dal Gip, aveva rigettato una successiva richiesta di dissequestro)» (Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep.
Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013
Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, Rv.
Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001
259532; vedi anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 - dep.
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Testo completo

re - ORDINANZA PACINELLI GABRIELLA nata a BIENNE (SVIZZERA) il 02/04/1963 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Chieti; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.

RITENUTO IN FATTO

1. Gabriella Pacinelli, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 24/04/2025 del Tribunale di Chieti, che ha rigettato l’istanza di dissequestro delle somme di denaro sottoposte a vincolo dal G.i.p. del Tribunale di Chieti con decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Claudio Di Battista, marito dell’odierna ricorrente nella qualità di terza interessata. 1.1. La vicenda processuale viene così riassunta nel ricorso: Il G.i.p. del Tribunale di Chieti disponeva il sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti bancari cointestati a Gabriela Pacinelli e a Claudio Di Battista, nell’ambito di un procedimento penale iscritto a carico di quest’ultimo.

Con istanza in data 20/09/2022, la Pacinelli, quale terza interessata, inoltrava al G.i.p. istanza di dissequestro delle somme sottoposte ad ablazione; il G.i.p. ritenutane la necessità, disponeva degli accertamenti interlocutori, demandando al pubblico ministero la loro esecuzione. Il 13 dicembre 2024, poiché l’istanza di dissequestro risultava inevasa, la Pacinelli inoltrava istanza di sollecitazione al Tribunale. Tale istanza di sollecitazione veniva evasa dal Tribunale con il provvedimento che oggi si impugna, con il quale i giudici osservavano che l’originaria istanza di dissequestro era stata evasa dal G.i.p., che l’aveva rigettata.

I giudici del tribunale aggiungevano che, pur volendo qualificare l’istanza di sollecitazione quale nuova istanza di dissequestro, si doveva pervenire al suo rigetto, avendo riguardo al parere negativo espresso dal pubblico ministero e all’invariata situazione cautelare.

2. Sulla base di tale premessa fattuale, si deducono i seguenti motivi d’impugnazione: 2.1. Mancanza di motivazione. Secondo la ricorrente il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’originaria istanza di dissequestro fosse stata evasa dal G..p. che, invece, si era limitato a disporre degli accertamenti. Da ciò si deduce che il Tribunale ha rigettato l’istanza di dissequestro senza esaminare il merito della vicenda. 2.2. Inosservanza di norma processuale. «L’ordinanza impugnata -scrive la ricorrente- nega immotivatamente il riesame dell’istanza proposta da soggetto terzo estraneo, precludendo ogni valutazione sulla legittimità del sequestro in rapporto alla titolarità personale delle somme», non potendosi sottoporre a vincolo somme di un soggetto terzo estraneo, senza previamente verificarne la disponibilità in capo all’imputato. 2.3.

Inosservanza di norma processuale e vizio di omessa motivazione. In questo caso la ricorrente si duole dell’ampiezza indeterminata del sequestro, caduto su beni estranei al procedimento penale. 2.4. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il dissequestro del 50% delle somme sottoposte a vincolo, «stante l’impossibilità di ritenere che l’intero patrimonio appartenesse alla ricorrente». Ribadisce che «l’ordinanza impugnata nega immotivatamente il riesame dell’istanza proposta da soggetto terzo estraneo, precludendo ogni valutazione sulla legittimità del sequestro in rapporto alla titolarità personale delle somme», non potendosi sottoporre a vincolo somme di un soggetto terzo estraneo, senza previamente verificare la disponibilità in capo all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso va riqualificato in appello cautelare e, come tale, convertito. La stessa ricorrente spiega che il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha deciso sull’istanza di revoca del sequestro, rigettandola. Bisogna allora ribadire che «avverso il provvedimento di diniego di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'appello ex art. 322- bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appello cautelare il ricorso per cassazione promosso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, che aveva già confermato il vincolo originariamente disposto dal Gip, aveva rigettato una successiva richiesta di dissequestro)» (Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Guerra, Rv. 269764 – 01;

Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, Rv. 256814 – 01). In tal senso è stato spiegato che la disposizione dell'art. 659 cod. proc. pen. (ricorso immediato per Cassazione) è relativa solo alle sentenze appellabili, mentre non esiste una norma analoga per le ordinanze cautelari che, pertanto, vanno impugnate con l’appello cautelare e non possono essere impugnate per saltum in Cassazione. Ciò premesso, nel caso in esame trova applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ai sensi del quale: «l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.

Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente». La norma esprime il principio del favor impugnationis che informa l’intero sistema processuale. In base a tale principio, quando «un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità)» (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013 - dep. 17/02/2014, P.M. in proc.

Bergantini, Rv. 259532; vedi anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 - dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01). Alla luce di quanto esposto e accertata la sussistenza dei presupposti richiesti, il ricorso deve qualificarsi quale appello cautelare ex art. 322-bis, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.