Sentenza — n. 35176/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente Sul ricorso proposto dalla parte civile MAMMUCARI ANDREA nato a Camerino il 24/09/1972 avverso la sentenza del 18/03/2025 del Tribunale di Velletri; visti gli atti del procedimento a carico di: LOMURA CARMEN FLORENTINA nata il 01/04/1993 VIRLAN VLADIMIR CONSTANTIN nato il 01/05/1987 visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, Avv. Andrea Piccioni, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore di Carmen Florentina Lomura e Vladimir Constantin Virlan, Avv. Francesco Dottore, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 639 cod. pen; Sentenza — n. 35176/2025 — snpen · Corte di Cassazione: È stato, in proposito, affermato che tali fonti di prova fornirebbero elementi logico-fattuali idonei a fondare la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del Mammucari con conseguente carenza di motivazione sul punto.
Parole chiave
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o la seguente Sul ricorso proposto dalla parte civile MAMMUCARI ANDREA nato a Camerino il 24/09/1972 avverso la sentenza del 18/03/2025 del Tribunale di Velletri; visti gli atti del procedimento a carico di: LOMURA CARMEN FLORENTINA nata il 01/04/1993 VIRLAN VLADIMIR CONSTANTIN nato il 01/05/1987 visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, Avv. Andrea Piccioni, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore di Carmen Florentina Lomura e Vladimir Constantin Virlan, Avv. Francesco Dottore, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La parte civile Andrea Mammuccari, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione -ai soli effetti civili- avverso la sentenza del 18 marzo 2025 con cui il Tribunale di Velletri, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 luglio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Velletri ha assolto Carmen Florentina Lomura e Vladimir Constantin Virlan dal reato di cui all’art. 639 cod. pen. per non aver commesso il fatto. 2.Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.192 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali.
La Corte territoriale, con motivazione fondata su mere congetture prive di adeguato riscontro, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali ed omesso di argomentare adeguatamente in ordine agli elementi logico-fattuali esposti nell’atto di appello attestanti la riconducibilità agli imputati dei danni subiti dalla parte civile. In particolare, i giudici di merito, avrebbero erroneamente ritenuto carente la prova in ordine alla data in cui Virlan e Lomuna avrebbero abbandonato la dependance di proprietà del ricorrente e, di conseguenza, escluso la riconducibilità agli imputati dei danneggiamenti oggetto di giudizio; ciò senza tenere conto delle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, del contenuto della mail riconosciuta dalla Lomura all’udienza del 17 luglio 2023 e delle dichiarazioni rese dal testimone oculare Gianfranco Talone.
È stato, in proposito, affermato che tali fonti di prova fornirebbero elementi logico-fattuali idonei a fondare la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del Mammucari con conseguente carenza di motivazione sul punto.
3. Il difensore della parte civile ricorrente, in data 15 settembre 2025 e 29 settembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
4. Il difensore degli imputati, in data 15 settembre 2025, ha depositato memoria con cui ha affermato l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2.La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente ed erronea in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi in base ai quali ritenere che Carmen Florentina Lomura e Vladimir Constantin Virlan siano gli autori del deturpamento e dell'imbrattamento dell'immobile di proprietà della parte civile. I giudici di secondo grado hanno infatti fondato la decisione su un unico argomento – incertezza in ordine alla data esatta in cui gli imputati avrebbero abbandonato la dependance – ritenendo che tale incertezza temporale precludesse, di per sé, l’individuazione degli autori dei danni subiti dal Mammuccari.
Una simile impostazione, tuttavia, non si misura con gli elementi logico-fattuali emersi all’esito dell’istruttoria e puntualmente richiamati nel gravame della parte civile che al contrario dovevano essere necessariamente valutati al fine di accertare la contestata riconducibilità agli imputati delle condotte descritte dalla parte civile, finendo così per eludere l’obbligo di una valutazione complessiva e critica delle risultanze processuali. In particolare, la motivazione impugnata trascura di confrontarsi con i seguenti dati, in astratto idonei – se considerati unitariamente – a fondare un giudizio di riconducibilità soggettiva dei fatti contestati (disponibilità esclusiva delle chiavi della dependance, rimaste in mano al Virlan e alla Lomura dal mese di agosto 2016 sino a gennaio 2018, periodo durante il quale gli stessi occupavano l’immobile a titolo di comodato; recinzione dell’intero compendio immobiliare e conseguente inaccessibilità a terzi; constatazione immediata dei danni da parte del Mammuccari, nei primi giorni di gennaio 2018, allorché – entrato nella dependance la cui porta era stata lasciata aperta dagli imputati, allontanatisi senza preavviso – ha riscontrato muri scorticati e deturpati con scritte, sanitari spaccati, cavi elettrici, prese e porte divelte).
Si trattava, infatti, di elementi logico-probatori tra loro intrinsecamente coerenti, che esigevano un esame non atomistico ma sistematico, secondo criteri di logica e di comune esperienza, al fine di verificare se il quadro indiziario fosse sufficiente a sostenere la riconducibilità dei danneggiamenti a Carmen Florentina Lomura e Vladimir Constantin Virlan, seppur nei limiti propri del giudizio sugli effetti civili. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato sia priva di una qualsivoglia valutazione critica delle risultanze istruttorie sopra menzionate, carenza che, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli elementi logico-probatori richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale.La totale assenza di raffronto argomentativo con tali circostanze integra, pertanto, il vizio di motivazione denunciato.
3. Le considerazioni che si sono esposte nel paragrafo precedente impongono di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile in grado di appello per la valutazione della eventuale riconducibilità a Carmen Florentina Lomura e Vladimir Constantin Virlandel fatto dannoso e, in caso positivo, per la valutazione della sussistenza e quantificazione di un danno risarcibile in sede civile. Ciò premesso appare opportuno demandare al giudice civile, competente anche la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile in grado di appello, cu