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Ordinanza — n. 35168/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by reclassifying it as an opposition to preserve procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal by reclassifying it as an opposition under Article 676 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the confiscation order violated procedural rules and civil property laws regarding lost property. The court ruled that the appeal must be treated as an opposition to ensure the executing judge reviews the case before the appeal is sent to the Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: An appeal against an execution judge's order must be reclassified as an opposition to allow for a review phase before transmission to the Tribunal.

Parole chiave

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confiscation order execution judge opposition procedure cassation appeal procedural review confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi indagine per riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Deve essere, preliminarmente, affermato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione decide un’istanza di revoca della confisca (sia che questi abbia correttamente deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto cod.
Art. 676, cod. proc. pen.
666 stesso codice) rientra tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod.
Art. 666, cod. proc. pen.
A giudizio della difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare, ai sensi dell’art. 666 cod.
Art. 240, cod. pen.
È stato eccepito che la confisca delle cose pertinenti al reato può essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod.
Art. 927, cod. civ.
Art. 928, cod. civ.
Art. 929, cod. civ.
ed il conseguente acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi dell’art. 929 cod.
art. 666 cod. proc. pen
A giudizio della difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio invece di decidere de plano in ordine alla richiesta avanzata nell’interesse dello Spiller.
artt. 240 cod. pen
6.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 240 cod. pen
È stato eccepito che la confisca delle cose pertinenti al reato può essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone
che individua quale unico rimedio esperibile quello dell’opposizione innanzi allo stesso giudice che ha reso il provvedimento di rigetto (vedi Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
Sez. 2, n. 22078 del 18/04/2023, Iovino
Sez. 2, n. 22078 del 18/04/2023, Iovino, Rv.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza
pen., dal giudice dell'esecuzione, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (vedi Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti
Sez. 3, n. 39515 del 2017, Tre Emme Auto
Sez. 3, n. 39515 del 2017, Tre Emme Auto, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, Quarto
271460-01 nonché Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv.
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Testo completo

ORIT ORDINANZA SPILLER MAURO nato a Verona il 16/03/1978 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In data 5 luglio 2023 militari della Stazione CC di Sommacampagna procedevano al sequestro probatorio di 100 banconote da 500,00 euro, denaro rinvenuto da Mauro Spiller il giorno precedente e spontaneamente consegnato da quest’ultimo ai militari dell’Arma.

2. In data 05 marzo 2024, il Pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti a seguito del predetto sequestro probatorio, stante il mancato accertamento della provenienza e della appartenenza delle banconote autentiche rinvenute dallo Spiller. Con decreto di archiviazione del 10 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento e la confisca del denaro in sequestro, in conformità di quanto richiesto dal Pubblico ministero.

3. Il difensore di Mauro Spiller, in data 06 novembre 2024, chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca del provvedimento di confisca e la restituzione delle somme rinvenute all’odierno ricorrente ai sensi degli artt. 927 e 928 cod. civ.

4. Mauro Spiller, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 18 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Verona, ha confermato la confisca del denaro disposta, in data 10 giugno 2024, dal giudice dell’esecuzione.

5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 127, 666 e 676 cod. proc. pen. e conseguente nullità del provvedimento oggetto di ricorso. A giudizio della difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio invece di decidere de plano in ordine alla richiesta avanzata nell’interesse dello Spiller. 6.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 927, 928 e 929 cod. civ.

È stato eccepito che la confisca delle cose pertinenti al reato può essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. esclusivamente in caso di sentenza di condanna e non qualora, come affermato dallo stesso Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, non vi siano “elementi che consentano di indirizzare in alcun modo le indagini circa la provenienza, l’appartenenza e la destinazione del denaro rinvenuto fortuitamente”. La decisione del giudice dell’esecuzione avrebbe impedito il verificarsi dell’effetto giuridico previsto dal codice civile in caso di rinvenimento di cose smarrite; in particolare, a giudizio della difesa, stante l’esito negativo delle indagini, avrebbe dovuta essere data comunicazione al Sindaco del luogo in cui il denaro è stato ritrovato, così da consentire gli adempimenti di cui all’art. 928 cod. civ. ed il conseguente acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi dell’art. 929 cod. civ. da parte dello Spiller.

7. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Verona oggetto di impugnazione. Deve essere, preliminarmente, affermato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione decide un’istanza di revoca della confisca (sia che questi abbia correttamente deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice) rientra tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., norma che fa rinvio allo schema procedimentale di cui all’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. che individua quale unico rimedio esperibile quello dell’opposizione innanzi allo stesso giudice che ha reso il provvedimento di rigetto (vedi Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079-01;

Sez. 2, n. 22078 del 18/04/2023, Iovino, Rv. 284765 – 01). Ciò premesso, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il ricorso in cassazione avverso le ordinanze emesse, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (vedi Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01;

Sez. 3, n. 39515 del 2017, Tre Emme Auto, Rv. 271460-01 nonché Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720-01). Questo Collegio ritiene senz'altro di dare continuità a tale orientamento poiché, diversamente opinando l'interessato si vedrebbe privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.

Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'espletamento della relativa fase. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come oppos