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Ordinanza — n. 35141/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Scimenes and Trapani inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The defense argued for lack of reasoning regarding responsibility and erroneous application of law concerning general mitigating circumstances. The court rejected these grounds as not permitted under Article 448, which limits cassation appeals to specific issues like the expression of the defendant's will or legal qualification of facts, and confirmed the sentence matched the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on grounds not listed in Article 448, such as defects in reasoning regarding responsibility or general application of mitigating circumstances, provided the sentence corresponds to the agreed terms.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Criminal Procedure Code General mitigating circumstances Expression of defendant's will Legal qualification of facts Procedural costs and fines Agreed sentence compliance attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Esclusa quindi la possibilità di denunciare vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed avendo comunque il giudice dato atto degli elementi che precludono un proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIMENES LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/06/1984 TRAPANI GIANCARLO nato a SAN SEVERO il 18/04/1973 avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi dell'Avv. ETTORE CENSANO. udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Scimenes Luigi e Trapani Giancarlo, a mezzo del comune difensore di fiducia e con un unico atto, ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Foggia in data 15/07/2025 che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. La difesa affida i ricorsi a due motivi, con i quali deduce: 2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; 2.2. erronea applicazione di legge riguardo il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili per essere i motivi non consentiti in sede di legittimità. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Esclusa quindi la possibilità di denunciare vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed avendo comunque il giudice dato atto degli elementi che precludono un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quanto al lamentato rigetto delle circostanze attenuanti generiche - di cui risulta avere beneficiato il solo Scimenes e non il coimputato Trapani - l'esame del verbale di udienza del 25 luglio 2025 consente di escludere che la pena inflitta ai ricorrenti non corrisponda, anche nelle componenti di calcolo, a quanto ha formato oggetto dell'accordo tra le parti.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese <LI, crr, processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.