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Sentenza — n. 35125/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals where defendant renounces appeal then revokes, and fails to prove right defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Clemente Ivan and Francesco Costantino inadmissible. Ivan had previously renounced his appeal but later attempted to revoke that renunciation, which the court ruled ineffective as the initial waiver extinguished the grievance. Costantino's appeal was rejected because he failed to prove the victim stole his tools, and the court affirmed that demanding money without reporting the theft constitutes attempted extortion rather than exercising one's rights.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 393 cod. pen.: A renunciation of appeal is an abdicatory act that extinguishes the grievance, making a subsequent revocation ineffective; furthermore, demanding restitution via threats without reporting a theft constitutes attempted extortion, not the exercise of one's rights.

Parole chiave

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renunciation of appeal revocation of waiver attempted extortion exercise of rights inadmissibility of appeal procedural waiver extortion vs self-help tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
1.Si deve dare atto, in primo luogo, che in data successiva al ricorso proposto da Clemente Ivan è pervenuta in cancelleria rinuncia alla impugnazione personalmente avanzata dall'imputato, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 393 cod. pen.
La definizione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. comporterebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela;
art. 393 cod. pen
La definizione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Vasile
Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti
(Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv.
Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere
Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv.
Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTE IVAN nato a MESSINA il 18/07/1991 COSTANTINO FRANCESCO nato a MESSINA il 12/12/1987 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Costantino Francesco e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Clemente Ivan;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 12 dicembre 2023, ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso ai danni di Riccioni Roberto dal quale, con minaccia, pretendevano il pagamento della somma di euro 3000.

3. Ricorrono per cassazione Ivan Clemente e Francesco Costantino, con distinti atti. 3.1. Clemente Ivan deduce:1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

2) vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.2. Francesco Costantino deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione anziché tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che il ricorrente aveva agito per tutelare un diritto, essendo convinto che la persona offesa si fosse resa responsabile del furto di attrezzi di lavoro di sua proprietà avvenuto all'interno di una scuola e volendone ottenere il solo controvalore economico senza nulla aggiungere. La definizione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. comporterebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, beneficio che era stato invocato con l'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si deve dare atto, in primo luogo, che in data successiva al ricorso proposto da Clemente Ivan è pervenuta in cancelleria rinuncia alla impugnazione personalmente avanzata dall'imputato, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Successivamente, lo stesso ricorrente ha depositato atto di revoca della rinuncia. Tale atto, tuttavia, è privo di efficacia, alla stregua del principio di diritto secondo il quale, la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Vasile, Rv. 253078-01).

2. Il ricorso di Costantino Francesco è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2.1.Per ciò che inerisce al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che l'imputato potesse essere stato mosso dall'intento di tutelare un suo diritto, posto che non si era raggiunta prova alcuna sul fronte degli accertamenti giudiziari inerenti al fatto che la persona offesa potesse essere stata l'autrice del furto di attrezzi del ricorrente e che questi avrebbe voluto recuperare.

Vale, in ogni caso, considerare la portata del principio di diritto, applicabile al caso in esame, secondo cui, risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica). (Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433-01;

Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243021-01). Inoltre, la Corte territoriale, con motivazione inerente al merito del giudizio e per questo non rivedibile in questa sede, ha dato atto della circostanza che i beni sottratti al ricorrente ad opera di ignoti avevano un valore inferiore alla richiesta di denaro avanzata dall'imputato alla vittima, per tale ragione da qualificare in termini estorsivi anche in relazione al suo ammontare, in quanto volto ad ottenere un ingiusto profitto non correlato, almeno in parte, ad alcun presunto diritto.

3. In ordine al secondo motivo, la genericità con la quale, nell'atto di appello, si era invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza addurre specifiche ragioni a conforto, individualizzate sulla posizione del ricorrente, esimeva la Corte territoriale dal dover offrire una motivazione sul punto. Il riconoscimento del beneficio sarebbe, peraltro, risultato incompatibile con la valutazione operata in sentenza con riguardo alla gravità del fatto ed alla negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali.

È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Rv. 233187).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f