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Ordinanza — n. 34976/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Mario Vrilli inadmissible on procedural grounds. The defendant personally signed the petition, which violates the new procedural code requiring such acts to be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility defense attorney registration special register of Cassation procedural code novella personal signature invalidity court of cassazione procedural costs and fine difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art.
art. 613 cod. proc. pen
103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv.
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRILLI MARIOnato il 02 / 1 2 / 2003 a NAPOLI avverso la sentenza in data 04/07/2025della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Mario Vrilli impugna l a sentenza in data 0 4 /07/2025 della Corte di appello di Napoli. 2.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto presentato personalmente dall’imputato con atto da lui sottoscritto con firma autenticata dal difensore. 2.1. Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01 ; S ez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 , Ahmed,Rv. 274221 – 01 ). Con l’ulteriore precisazione che risulta irrilevante, per la natura personale dell'atto d’impugnazione , sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'attostesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 –01).

Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione in esame, in quanto proposta con atto di ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 02/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco A