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Ordinanza — n. 34975/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Wenda Zhou inadmissible on procedural grounds. The defendant personally signed the petition of appeal, violating the new procedural code requirement that such acts must be signed by a defense attorney registered in the special register. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, even if authenticated by one.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense register personal signature invalidity procedural code novella court of cassazione requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art.
art. 613 cod. proc. pen
103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv.
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU WENDAnato il 08 / 05 / 199 0 a ZHEJIANG (CINA) avverso la sentenza in data 09/06/2025della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Wenda Zhou impugna l a sentenza in data 0 9 /0 6 /2025 della Corte di appello di Napoli. 2.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato. 2.1. Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01 ; S ez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 , Ahmed,Rv. 274221 – 01 ). Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione, in quantoproposta con atto di ricorso sottoscritto dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 02/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Angelo