Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Riccardo Vittadello's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The defendant personally signed the petition, which violates the new procedural code requiring such acts to be signed by a defense attorney registered in the special register. Consequently, the court ordered Vittadello to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, regardless of any authentication of the signature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTADELLO RICCARDOnato il 15 / 11 / 1979 a CAMPOSAMPIERO avverso la sentenza in data 08/07/2025della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Riccardo Vittadello impugna la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Torino. 2.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto presentato personalmente dall’imputato con atto da lui sottoscritto con firma autenticata dal difensore. 2.1. Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01 ; S ez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 , Ahmed,Rv. 274221 – 01 ). Risulta irrilevante, per la natura personale dell'atto d’impugnazione , sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'attostesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 –01). Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione in esame, in quanto proposta con atto di ricorso sottoscritta personalmente dell’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 02/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco A