Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34964/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls dismissal of damage to public utility fence, ruling it prosecutable ex officio regardless of victim's complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a lower court's decision dismissing criminal charges against a defendant for damaging a bridge fence. The lower court had declared the case inadmissible because the victim (the municipality) had withdrawn the prosecution, relying on the fact that the damage was to property exposed to public trust. The Supreme Court ruled that since the fence was also destined for public service or utility, the offense remained prosecutable ex officio, making the lack of a formal complaint irrelevant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 7; Art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.; The damage to property destined for public service or utility is prosecutable ex officio and does not require a private complaint from the victim.

Parole chiave

Generato dall'IA
public utility property ex officio prosecution criminal procedure public trust damage to infrastructure private complaint requirement annulment of judgment perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 7, cod. pen.
Con memoria difensiva datata 23 settembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostenuto che la lettura della norma di cui all’art. 625 n.
Art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.
Risulta, come detto, che all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. La disposizione normativa in esame fa riferimento, tra l’altro, alle attività di danneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625».
d.lgs. n. 31/2024
Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che il reato risulta commesso in data 12 agosto 2023, quindi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, ma anche all’epoca dei fatti il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile di ufficio.
art. 635 cod. pen
L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., nel testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

impugnata;

RITENUTO IN FATTO

All’imputato era contestato di avere deteriorato o comunque reso in tutto o in parte inservibile una transenna di proprietà del Comune di Tolmezzo posta su di un ponte in osservanza di un’ordinanza stradale, scaraventandola oltre il guardrail e provocandone la caduta nel greto del corso d’acqua sottostante. Il fatto in contestazione risale al 12 agosto 2023. Nella motivazione della propria sentenza il G.i.p. dava innanzitutto atto che dagli atti risulta che l’imputato ha proceduto al risarcimento del danno in favore dell’Ente locale e che il Comune di Tolmezzo ha dichiarato di rinunciare all’azione penale nei confronti dell’imputato, indi, rilevato che il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede è procedibile a querela della persona offesa, ne dichiarava l’improcedibilità.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo una violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il bene oggetto di danneggiamento oltre che esposto alla pubblica fede, era da ritenersi tra quelli destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità con la conseguenza che il reato era procedibile di ufficio il che renderebbe viziata in diritto la sentenza impugnata.

3. Con memoria difensiva datata 23 settembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostenuto che la lettura della norma di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. operata dal ricorrente andrebbe oltre il dato letterale di detta disposizione di legge e che, in ogni caso, le circostanze di fatto riportate nella contestazione sul tipo di transenna e sul mero posizionamento della stessa si riferivano alla sua collocazione spaziale ma non rendevano inequivoca la sua destinazione, situazione che avrebbe finito per pregiudicare il legittimo diritto di difesa sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.

2. Risulta, come detto, che all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. La disposizione normativa in esame fa riferimento, tra l’altro, alle attività di danneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625». A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fa riferimento al fatto «… commesso su cose … esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … ». L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., nel testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, così testualmente recita «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Non v’è dubbio e risulta di palmare evidenza (contrariamente a quanto sostiene la difesa dell’imputato) che nel caso in esame la transenna danneggiata non solo era esposta «per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» ma è anche un bene, per sua natura, destinato «a pubblico servizio o a pubblica utilità». Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, la procedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimane procedibile di ufficio ed a nulla rileva il difetto di querela richiamato nella sentenza impugnata a giustificazione della declaratoria di improcedibilità del reato.

Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che il reato risulta commesso in data 12 agosto 2023, quindi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, ma anche all’epoca dei fatti il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile di ufficio.

3. Per le considerazioni or ora esposte, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per il giudizio nel corso del quale la difesa avrà tutta la possibilità di esercitare il proprio mandato anche con riferimento alle argomentazioni sviluppate nella memoria sopra indicata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione