Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds against a settlement agreement in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo Delmedico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance settlement judgment on generic grounds of lack of motivation and violation of law regarding responsibility assertions. The court ruled that such appeals against settlement agreements are inadmissible when the appellant had previously waived responsibility claims, rendering the specific legal arguments non-deducible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are inadmissible if the appellant has waived responsibility claims, as generic complaints of lack of motivation cannot overcome this procedural bar.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELMEDICO VINCENZO nato a BARI il 29/10/1976 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; procedimento trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza exart. 599-bis cod. proc. pen. in data 12 dicembre 2024, applicava a Delmedico Vincenzo la pena concordata tra le parti di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 1650,00 di multa, riconosciuta la continuazione tra i fatti di rapina e ricettazione giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della stessa Corte di appello del 17/12/2018.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore avv.to Mauro Todisco, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.quanto all’omessa motivazione sulla affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è proposto per motivi generici e comunque non deducibili avverso sentenze di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va evidenziato come la sentenza impugnata dia espressamente atto che il ricorrente in sede di proposta di concordato ha rinunciato ai motivi afferenti l’affermazione di responsabilità e, rispetto a tale statuizione, l’impugnazione nulla di specifico deduce limitandosi ad una generica doglianza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente ineuro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE EST.