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Ordinanza — n. 34959/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to non-justiciable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for violation of Article 606 regarding omitted reasoning on acquittal conditions, but the Court held such arguments are non-justiciable in plea bargain cases. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Cassation appeals against plea bargain sentences raising issues of omitted evaluation of acquittal conditions are inadmissible and must be declared de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds omitted acquittal evaluation de plano declaration procedural costs non-justiciable issues Cassation appeal commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore, avv.to Donato De Paola, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1,lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUPA FLORENTINA natail 21/09/1988 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17 luglio 2025, applicava a Rupa Florentina la pena concordata tra le parti di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro400,00 di multa in ordine al reato di concorso in tentata rapina alla stessa contestato.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore, avv.to Donato De Paola, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1,lett.

b) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed all’omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente ineuro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE EST