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Sentenza — n. 34956/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, annulling sentence for miscalculation of reduced detention term under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34956/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a Second Instance judgment that reduced the sentence for aggravated fraud. The appellant argued the appellate court incorrectly calculated the reduction for the abbreviated trial procedure and failed to grant general mitigating circumstances. The court found the detention term miscalculated, as a one-third reduction of the original sentence should have resulted in one year, one month, and ten days, not one year and four months, while upholding the rejection of the claim for general mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: The appellate court must correctly apply the statutory reduction for abbreviated trials; failure to recalculate the detention term according to the law warrants partial annulment, whereas discretionary mitigation may be denied based on established criminal history without procedural error.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure sentencing reduction calculation general mitigating circumstances partial annulment of sentence appellate court error criminal history assessment detention term recalculation riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASABURI LUCIANO (CUI 02TMY8D) nato a NAPOLI il 24/08/1982 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo accogliersi il primo motivodi ricorso e dichiararsi inammissibile lo stesso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli Nord del 20/04/2023, riduceva la pena inflitta a Casaburi Luciano in ordine al reato di truffa aggravata allo stesso ascritto ad anni uno, mesi quattrodi reclusione ed euro600,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Abet, deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello erroneamente calcolato la riduzione per il rito abbreviato spettante nella misura di un terzo; -violazione ex art. 606 , comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche in quanto i giudici di appello, nella rideterminazione della pena, avevano speso argomenti favorevoli alla posizione dell’imputato poi contraddetti dalla decisione sulle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero ha errato il giudice di appello nell’operare la riduzione per il rito abbreviato posto che la pena di anni uno, mesi ottodi reclusione ed euro 900 ,00 di multa,stabilita quale sanzione da irrogare all’imputato, ridotta di un terzo porta alla sanzione finale di anni uno, mesi uno, giorni diecidi reclusione ed euro600,00 di multa e non a quella di anni uno, mesi quattro di reclusione stabilita sia in dispositivo che in motivazione (corretto appare invece il calcolo della pena pecuniaria, determinata in euro 600,00 di multa). Conseguentemente, la pena detentiva inflitta deve essere rideterminata nella misura sopra indicata con annullamento in parte quadella impugnata pronuncia.

2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo posto che il giudice di appello, con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 8 della motivazione, ha spiegato come la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia preclusa in ragione della negativa personalità dell’imputato gravato da plurimi e specifici precedenti penali e tali argomenti appaiono privi di qualsiasi vizio censurabile nella presente sede di legittimità. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a Casaburi Luciano che ridetermina in anni uno, mesi uno, giorni diecidi reclusione ed euro600,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma, 9 ottobre 2