Cassation Court dismisses appeal for pre-trial seizure review due to client's voluntary withdrawal of the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request on October 1, 2025. Although the appellant argued procedural violations regarding the timing of the seizure execution and the right to defense, these arguments were rendered moot by the withdrawal. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, 127 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal renders the request inadmissible, regardless of substantive procedural defects or arguments regarding the execution of preventive measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da ANCORA LUCIANO nato a Galatina il 13/12/1960 avversoil decreto reso il 25/6/2025 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleGiuseppe Sassone che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore e procuratore speciale del ricorrente che ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce sezione per il riesame ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Luciano A ncora avverso il provvedimentodel Giudice per le indagini preliminari del T ribunale di Lecce il 29 maggio 2025,notificato il 5 giugno 2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, del denaro asseritamente costituente il profitto del reato contestato al capo 25 della rubrica provvisoria. Il Tribunale dichiarava inammissibile il riesame applicando quella giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito,non essendo ravvisabile alcun interesse concreto e attualea proporre l'impugnazione.
2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso Ancora Luciano , deducendo quanto segue: 2.1.Violazione degli artt. 324 e 127 cod. proc. pen. e 11 della Costituzione e abnormità procedurale poiché l’ordinanza impugnata è stata pronunciata inaudita altera parte dopo la fissazione dell'udienza camerale : il tribunale dopo aver regolarmente fissato l'udienza cameraleper il giorno 1 luglio 2025 e avere disposto la notifica de l decreto di fissazione all'indagato e a l suo difensore ha emesso l'ordinanza di inammissibilità de plano il 26 giugno 2025 , senza consentire la partecipazione della parte,in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. 2.2.Violazione degli artt. 322 , 324 , 568 e 591 cod. proc. pen. e 104 disp . a tt . cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse dell'impugnazione cautelare poiché il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'odierno ricorrente è stato regolarmente ed integralmente eseguito nella giornata del 5 giugno 2025, attraverso la notifica dell'ordine di esecuzione del sequestro agli istituti bancari presso i quali giacevano le somme dell' indagato ; n e discende che da questa data si è verificata quella menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa che rappresenta l'elemento fattuale sintomatico della ricorrenza del concreto ed attuale interesse all'impugnazione.
La tesi del Tribunale secondo cui il sequestro non sarebbe stato ancora eseguito in data 24 giugno,poiché non erano pervenuti i verbali di esecuzione presso le banche, si rivela errata. 2.3.Violazione della giurisprudenza di legittimità e travisamento dei fatti poiché il Tribunale ha fondato la propria decisione sulprincipio estrapolato dalla sentenza del 14 Aprile 2025 della Seconda sezione penale di questa Co r te di legittimità, che risulta inconferente rispetto alla fattispecie in esame. 2.4.Violazione dell'art. 324 , comma 3 , cod. proc. pen. ed errata valutazione dell'onere probatorio e della completezza degli atti trasmessi al Tribunale, poiché il Collegio del riesame ha ritenuto che l'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del sequestro fosse a carico del soggetto impugnante, a prescindere dalla responsabilità dell'autorità procedente nella trasmissione degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con memoria trasmessa a questo U fficio l’1 ottobre 2025 , il ricorrente ha dichiarato di volere rinunziare al ricorsooggetto del presente giudizio. La rinunzia all’impugnazione, ritualmentesottoscritta dal ricorrente, in mancanza di situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp e se processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Roma 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Andrea Pellegrino