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Sentenza — n. 34937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for counterfeiting conviction citing lack of new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons, rejecting arguments regarding territorial jurisdiction, recidivism, and joint liability. The court found the lower court's factual assessment based on phone conversations and seized goods to be logically sound and sufficient for conviction. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already rejected on the merits without new grounds, and the appellate court's reasoning on recidivism and liability is not subject to cassation review unless vitiated by lack of motivation or logical incongruities.

Parole chiave

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counterfeiting conviction recidivism recognition joint criminal enterprise territorial jurisdiction appeal admissibility truffa per mestiere infrazione commessa nell'azienda difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 9 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc. pen
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Biscaro
Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni
e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHENG SHANGFA nato il 03/06/1963 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 4 novembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Bari che aveva condannato Zheng Shangfa alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Serroni, deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart.173 disp. att. cod. proc. pen.: -violazione di legge ex art. 606 , comma 1, lett.

c) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello erroneamente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale posto che l’imputato era stato individuato come fornitore toscano della merce contraffatta lavorata nel suo opificio di Prato ed in questo luogo doveva individuarsi il giudice competente; - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva e motivazione apparente ed omessa anchein relazione al giudizio di bilanciamento; -violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. quanto alla omessa applicazione del regime della continuazionec.d. esterna; - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità per il capo n. 16 posto che la Corte di appellodi Bari aveva ricavato gli elementi fondanti l’affermazione di colpevolezza sulla base di ragionamenti privi di qualsiasi riscontro, come dimostrato dalla circostanza che il laboratorio dell’imputato era di dimensioni ridotte e non compatibile con il commercio su larga scala.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare essere stato proposto per motivi reiterativi o manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero il primo motivo reitera doglianze già dedotte in fase di appello e respinte dal giudice di secondo grado sulla base di una ricostruzione dei fatti esente da censure; la Corte di appello di Bari ha spiegato che, a fronte del rinvenimento nel territorio di competenza del tribunale pugliese della merce contraffatta, deve farsi applicazione della regola secondo cui la competenza per territorio va determinata sulla base della regola dettata dal comma 1 dell’art. 9 cod. proc. pen. e cioè quella della commissione dell’ultima parte dell’azione. E,nel caso della ricettazione,l’ultima parte dell’azione può essere individuata in quella del sequestro dei beni contraffatti in assenza di elementi certi e non puramente ipotetici di ricezione in altra e differente località.

2. L’ultimo motivo, che va analizzato prioritariamente rispetto agli altri in ordine logico trattandosi di doglianza avente ad oggetto l’affermazione di responsabilità, involge una non consentita lettura alternativa di elementi di prova posto che, con le valutazioni espresse a pagina 7 della motivazione, la Corte di appello ha adeguatamente spiegato come l’affermazione di responsabilità con doppia conforme si fondi sull’interpretazione di alcune conversazioni telefoniche riscontrata dal successivo sequestrodi altra merce avente natura contraffatta che consentiva di riscontrare la tesi della riconducibilità proprio all’imputato di quanto oggetto di contestazione.

Le conclusioni circa la responsabilità de l ricorrent e risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 5 della sentenza impugnata il giudice di appello ha motivato il riconoscimento della recidiva sulla base della accertata pericolosità sociale manifestata dall’imputato con la consumazione di ulteriori fatti di reato rispetto alle precedenti condanne senza incorrere, pertanto, in alcuno dei denunciati vizi.

4. Anche il terzo motivo è manifestamente non fondato posto che,secondo l’indirizzo di questa Corte,è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Biscaro, Rv. 250245 -01); successivamente, sullo stesso tema, si è anche affermato come,in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi exart. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991 -01).

E, nel caso in esame , risult a che l’imputato non aveva svolto alcuno specifico motivo di appello e neppure emerge dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso che la sentenza definitiva relativa ai reati giudicati da altra autoritàfosse stata prodotta all’atto delle conclusioni così da permettere al giudice di appello di valutare in concreto e sulla base di specifici elementi la sussistenza dell’unico disegno criminoso. 5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo