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Sentenza — n. 34934/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of absolute lack of reasoning in second instance decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34934/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second-instance court provided sufficient reasoning regarding the non-occasional nature of mafia infiltration. The appellant argued the lower court failed to assess current risk levels based on post-2010 facts, but the appellate court explicitly found the control conditions stable and enduring. Consequently, the court ruled the reasoning was not defective and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: An appeal against a second-instance decision on judicial control admission is inadmissible if the decision contains reasoned arguments refuting the alleged lack of motivation, rather than suffering an absolute lack of reasoning.

Parole chiave

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judicial control admission mafia infiltration assessment absolute lack of reasoning procedural inadmissibility second instance review court costs award prognostic judgment standard rischio d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del legale rappresentante, avv.to De Stavola, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art.
Art. 627 cod. proc. pen.
pen., violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 627 cod.
Art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011
Art. 27 d.lgs. 159/2011
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 627 cod. proc. pen
pen., violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme
(Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RESILIENZA SCARL SOCIETÀ COOPERATIVA IN PERSONA DEL L.R.P.T. IAIUNESE ANTONIO avverso il decreto del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, TOMMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza del 17 settembre 2024 aveva annullato il provvedimento datato 30aprile 2024, con decreto emesso in data 29 aprile 2025,respingeva l’appello proposto dal legale rappresentante della società Resilienza s.c.a.r.l. avverso il decreto di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto la domanda di ammissione della stessa società al controllo giudiziario exart. 34 D.Lvo 159/2011.

2. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del legale rappresentante, avv.to De Stavola, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen. avendo il giudice di rinvio fornito una motivazione meramente apparente circa la non occasionalità delle infiltrazioni mafiose nella società istante; il giudice di appello non aveva accertato l’attualità del livello di rischio di assoggettamento della compagine societaria al potere mafioso dovendo farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite “Ricchiuto”secondo cui il dato della infiltrazione va effettuato sulla base di un giudizio prognostico e non rivolto a vicende passate. Nel caso in esame il giudizio operato dalla Corte di appello era stato omesso quanto ai fatti successivi la costituzione della società nel 2010 e mancava, pertanto, una valutazione di perdurante contiguità con i contesti mafiosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare essere stato proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Deve innanzi tutto essere rilevato come pur procedendosi a seguito di annullamento con rinvio per assoluto difetto di motivazione in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario exart. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27del medesimo decreto. (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 -01).

Orbene nel caso di specie non può ritenersi versare il provvedimento impugnato nel caso dell’assoluto difetto di motivazione a sostegno del rigetto dell’appello,posto che, la Corte di appello sezione misure di prevenzione, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 8-12 del decreto gravato da ricorso, ha proprio spiegato che per i soggetti indicati come dipendenti della società e per l’attività dalla stessa acquisitaa titolo di affitto di azienda proveniente da altra compagine destinataria di interdittiva antimafia, il condizionamento da parte dei reali titolari, Petitto e Ferraro, soggetti coinvolti in procedimenti per reati di mafia, non potesse ritenersi né sporadico né temporalmente limitato.

Il giudice di appello, pertanto, sulla base di specifici elementi ha escluso il presupposto del controllo giudiziario exart. 34-bis d.lgs . n. 159/2011 , ritenendo la sussistenza di specifici elementi per affermare che l’agevolazione dell’attività di soggetti connessi alla criminalità organizzata da parte dell’azienda non fosse occasionale, così come imposto dalla citata norma, bensì stabile e duratura e tale da escludere, pertanto, il regime del controllo giudiziario pure richiesto dalla stessa. In tale senso risultano confutati gli argomenti esposti nell’appello e fornita una motivazione non censurabile e che ha sicuramente integrato il vizio rilevato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione.

2. Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma