Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on generic mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's judgment regarding the recognition of generic mitigating circumstances due to a complete lack of reasoning. Although the defense had withdrawn other appeal grounds, the appellate court failed to evaluate the specific elements supporting the request for leniency under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the case was remitted to another section of the appellate court for a new assessment of these mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; A judgment is void if it fails to provide any reasoning on a specific appeal ground regarding the recognition of statutory mitigating circumstances, requiring remittal for a new evaluation of the relevant case facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Paolo Chiocchiarelli, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 settembre 2024, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 820,00 di multa in relazione ai reati di tentata rapina aggravata e lesioni. 2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata chiesta la concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato. L’accesso agli atti comprova che, all’udienza del 13 marzo 2025, la difesa ha rinunciato al primo ed al secondo motivo di appello in tema di responsabilità ma non al terzo motivo di gravame con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della minima gravità del fatto, dell’atteggiamento collaborativo manifestato fin dall’udienza di convalida dell’arresto e dell’incensuratezza del XXXXXXX.
2. Ciò premesso va rilevato che la sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine al motivo di impugnazione con cui l’appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, pur dando atto che la difesa aveva rinunciato esclusivamente al primo ed al secondo motivo di appello, non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che avrebbero consentito di accogliere o rigettare la richiesta di mitigazione della pena ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. né i motivi del rigetto della richiesta difensiva sono desumibili dal complessivo percorso argomentativo posto a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio disposta dai giudici di appello.
La carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli affinché la Corte territoriale possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare se siano riconoscibili o meno le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di napoli. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELE CERSOSIMO GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.