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Sentenza — n. 34929/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for exceeding devolutive limits by ruling on non-punishment cause absent appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34929/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appellate Court's judgment for violating the principle of devolution. The appellant argued the lower court erred in applying aggravating and non-punishment provisions, but the Appellate Court had only addressed the aggravating circumstance in its appeal. The Court ruled that the Appellate Court exceeded its jurisdiction by deciding on the non-punishment cause, which was not part of the specific grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c; Art. 591, comma primo, lett. c cod. proc. pen.; The appellate court's cognizance is strictly limited to the grounds for appeal, and it cannot ex officio rule on issues not raised by the appellant, resulting in the nullity of the judgment if such issues are decided.

Parole chiave

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principle of devolution appellate jurisdiction limits specificity of appeal grounds nullity of judgment ex officio ruling revisione della sentenza penale azione civile caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c cod. proc. pen.
Art. 591, comma primo, lett. c cod. proc. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.
Il rappresentante della Pubblica accusa, con l’unico motivo di gravame, ha sostenuto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto.
art. 640 cod. pen
La Corte di Appello di Bari, con sentenza deliberata in data 07 maggio 2024, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., così riformando la sentenza emessa dal Tribunale.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
artt. 99 cod. pen
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen.
artt. 133 cod. pen
Ciro Bentivoglio, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen., 53 e 58 legge 689/1981 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: BENTIVOGLIO CIRO nato a Lucera il 10/02/1981 avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha assolto Ciro Bentivoglio in considerazione della particolare tenuità del fatto, previa esclusione dell’aggravante della minorata difesa.

2. La Procura della Repubblica di Bari ha proposto appello avverso detta sentenza. Il rappresentante della Pubblica accusa, con l’unico motivo di gravame, ha sostenuto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis. cod. pen.

3. La Corte di Appello di Bari, con sentenza deliberata in data 07 maggio 2024, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., così riformando la sentenza emessa dal Tribunale.

4. Ciro Bentivoglio, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.

5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo, n. 2-bis. cod. pen., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. La Corte distrettuale, dopo aver rigettato l’unico motivo di appello avente ad oggetto la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, sarebbe andata oltre il proprio potere di rivalutazione della sentenza di primo grado, ritenendo insussistente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed escludendo la causa di non punibilità della tenuità del fatto.

6. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di appello ad escludere la speciale tenuità del danno arrecato a Paolo Torrente, limitandosi a far riferimento ad un danno pari a 350,00 euro, senza indicare i motivi per cui tale danno sia stato considerato ingente rispetto alle condizioni economiche della persona offesa.

I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente escluso la causa di non punibilità riconosciuta dal primo giudice in considerazione del precedente specifico da cui è gravato il Bentivoglio, affermazione che si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato.

7. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 522 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la recidiva non sarebbe stata contestata nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare, comparendo per la prima volta nell’intestazione della sentenza assolutoria emessa dal giudice per le indagini preliminari in conseguenza di un mero errore materiale nella redazione del provvedimento.

8. Ciro Bentivoglio, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen., 53 e 58 legge 689/1981 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva. La Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione del tutto apodittica, che l’imputato non sarebbe in condizione di provvedere al pagamento della pena convertita stante lo stato di impossidenza indicato dallo stesso Bentivoglio nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, somma che, a giudizio della difesa, il ricorrente avrebbe potuto pagare anche a fronte del modesto reddito dichiarato (pari a 7.575,00 euro).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. La lettura dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero e della sentenza di appello dimostrano inequivocabilmente che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’esclusione da parte del primo giudice della circostanza aggravante della minorata difesa e che la Corte territoriale ha rigettato tale unico motivo di appello, ritenendo -conformemente a quanto deliberato dal Tribunale di Bari- di dover escludere l’aggravante contestata. Deve essere, quindi, rimarcato che l’ulteriore statuizione con cui i giudici di appello, in assenza di gravame sul punto, hanno ritenuto -in riforma della sentenza di primo grado- l’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis e, di conseguenza, dichiarato Ciro Bentivoglio “colpevole del reato a lui ascritto ed esclusa l’aggravante contestata” è stata deliberata in violazione del principio di devoluzione, cui consegue la nullità della sentenza oggetto di ricorso.

2. Deve essere, in proposito, rimarcato che la cognizione del giudice di appello, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante sicché al giudice di secondo grado non è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non oggetto di appello, salvo si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado, nullità non ravvisabili nel caso di specie. Il giudizio di appello, infatti, è un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati nell’atto di appello, contenenti doglianze specifiche che ne circoscrivono l'ambito del devoluto.

3. Nel caso in esame l'appello del Pubblico ministero aveva incardinato il rapporto processuale di secondo grado limitatamente al punto della decisione relativo alla riconoscibilità della circostanza aggravante della minorata difesa; il punto della decisione sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. era, pertanto, estraneo alla cognizione del giudice di secondo grado. Peraltro, in base al menzionato principio devolutivo, che caratterizza il giudizio di appello, e alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.) deve essere affermato che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di sussistenza dell’aggravante della minorata difesa non possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della questione inerente alla riconoscibilità o meno della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Ne consegue che, sul punto di sentenza relativo alla menzionata causa di non punibilità, si è realizzata la preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.

4. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei restanti motivi e l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso. Ne consegue che l’imputato, come affermato nella sentenza di primo grado, non è punibile stante la particolare tenuità del fatto.