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Sentenza — n. 34817/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls fraudulent insolvency conviction because the debt was fully paid before the final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34817/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for fraudulent insolvency. The defendant argued for the extinction of the crime, and the court found that he had fully paid the €900 debt before the final conviction. Consequently, the crime was extinguished under Article 641 of the Penal Code, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 641, secondo comma, cod. pen.; The crime of fraudulent insolvency is extinguished by the integral performance of the obligation prior to the final conviction, even if such performance occurs after the first or second instance judgments.

Parole chiave

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fraudulent insolvency extinction of crime integral performance prior to final conviction penal code article 641 annulment of conviction debt repayment irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 641, secondo comma, cod. pen.
ANTONIO FAVRUZZO, difensore di D'Antuono Michele, il quale ha chiesto, in via principale, che il reato venga dichiarato estinto per adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 641, secondo comma, cod.
art. 641 cod. pen
pen., l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen., per avere la Corte d'appello di Firenze erroneamente ritenuto che la consegna di un assegno privo di provvista integrasse il reato di insolvenza fraudolenta.
art. 131-bis cod. pen
pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino
pen., che deve intervenire «prima del giudizio» (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv.
Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rocca
Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rocca, Rv.
Sez. 2, n. 2318 del 13/12/1996, Fusiello
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANTUONO MICHELE, nato a Carpino il 22/03/1960 avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. ANTONIO FAVRUZZO, difensore di D'Antuono Michele, il quale ha chiesto, in via principale, che il reato venga dichiarato estinto per adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 641, secondo comma, cod. pen., con «ogni conseguente statuizione», e, in via subordinata, l'accoglimento del ricorso, «emettendo ogni altro conseguente provvedimento»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/02/2025, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 16/06/2022 del Tribunale di Pordenone con la quale Michele D'Antuono era stato condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di Michela Murenu, titolare di una tabaccheria, per avere contratto l'obbligazione di pagare la somma di C 900,00 costituente il prezzo dell'acquisto di biglietti "Gratta e Vinci" col proposito di non adempierla.

2. Avverso la menzionata sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Antonio Favruzzo, Michele D'Antuono, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen., per avere la Corte d'appello di Firenze erroneamente ritenuto che la consegna di un assegno privo di provvista integrasse il reato di insolvenza fraudolenta. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo specifico del proposito di non adempiere l'obbligazione. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'indicato art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena. 2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sempre con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve riconoscere che il reato di insolvenza fraudolenta che è stato attribuito al D'Antuono è estinto per avere egli adempiuto, prima della condanna, l'obbligazione che aveva contratto.

2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 641 cod. pen., «[I]'adempimento dell'obbligazione prima della condanna estingue il reato» di insolvenza fraudolenta. Tale norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all'art. 641, secondo comma, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto «prima della condanna» definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo a integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., che deve intervenire «prima del giudizio» (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, Lino, Rv. 284714-01;

Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rocca, Rv. 266901-01; Sez. 2, n. 2318 del 13/12/1996, dep. 1997, Fusiello, Rv. 207310, la quale ha argomentato che, secondo la terminologia del codice, si ha «condanna» soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza definitiva). È utile rammentare che l'indicata causa speciale di estinzione del reato è stata collegata all'integrale adempimento dell'obbligazione contratta nell'ottica di ritenere la fattispecie di reato dell'insolvenza fraudolenta come diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima, la quale, qualora integralmente risarcita, non può più vantare alcun interesse alla punizione del colpevole.

Da ciò consegue che, affinché la causa speciale di estinzione possa operare, il pagamento dell'obbligazione deve essere integrale ed effettivo, oltre che, come si è detto, disposto e ricevuto prima della condanna definitiva.

3. Nel caso in esame, il difensore dell'imputato ha prodotto la ricevuta di pagamento del bonifico istantaneo di € 900,00 effettuato dal D'Antuono il 06/10/2025 in favore della persona offesa Michela Murenu, dando così prova di avere integralmente pagato le somme delle quali era debitore nei riguardi della stessa persona offesa. Ricorre, quindi, il presupposto per il riconoscimento dell'estinzione del reato ai sensi del secondo comma dell'art. 641 cod. pen.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per adempimento dell'obbligazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è