Cassation annuls aggravated robbery sentence for lack of reasoning on weapon use by co-conspirator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the aggravating circumstance of using weapons, while declaring the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued that the conviction for aggravated robbery was illogical because he did not enter the store and lacked knowledge of the weapon's presence. The court ruled that the appellate court failed to explain why the co-conspirator's possession of the weapon should be imputed to him, applying the principle that objective aggravating circumstances require subjective awareness or negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 59, comma 2 c.p.: In cases of joint offense, objective aggravating circumstances are imputed to a co-conspirator only if they were known, ignored through negligence, or mistakenly considered non-existent.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAYAHI MOHAMED ALì, nato in Tunisia il 27/09/1979 avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; vista la «memoria conclusioni scritte con eccezione preliminare di nullità assoluta» dell'Avv. MASSIMO TAITI, difensore di Tayahi Mohamed Alì; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/06/2024, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 03/09/2019 del Tribunale di Prato con la quale Mohamed Alì Tayahi era stato dichiarato colpevole del reato di rapina impropria pluriaggravata (dall'essere state la violenza o minaccia commessa con armi e da più persone riunite) in concorso (con Florencia Coraggio) di quattro bottiglie di liquore ai danni di un supermercato di Prato e, ritenuta la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., equivalente alle suddette circostanze aggravanti, oltre che alla recidiva (reiterata specifica e infra-quinquennale), era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed € 600,00 di multa.
2. Avverso la menzionata sentenza del 20/06/2024 della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Massimo Taiti, Mohamed Alì Tayahi, affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 56 e 628 cod. pen., «con conseguente illogica motivazione». Il Tayahi rappresenta che egli «è comparso sulla scena solo dopo che la sig.ra Coraggio era già stata fermata dal sig. Reale», guardia giurata del supermercato, e che, quindi, poiché il suo «intervento è stato a rapina impropria della Coraggio già esaurita e conclusa (avendo la stessa sottratto la merce, esser scappata fuori dal supermercato, usato violenza nei confronti della guardia giurata e dopo esser stata da questa fermata e messa a terra in attesa dell'arrivo delle Forze dell'ordine) non si comprende come possa ritenersi consumata - da parte dell'odierno ricorrente - l'apprensione della res».
Secondo il ricorrente, sarebbe necessario dimostrare che egli «ha concorso - moralmente - nell'apprensione dei beni, per poter ritenere consumata la rapina impropria, quando invero non vi è la minima prova sul punto». Egli, infatti, «mai è entrato nel supermercato e nessuna prova vi è sulla consapevolezza della volontà di impossessamento di quattro bottiglie di liquore da parte della Coraggio». Pertanto, la sua condotta, di avere «cercato (e appunto tentato, senza riuscirci) di usare violenza nei confronti della guardia giurata», integrerebbe, al più, un tentativo di rapina impropria. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo al suo secondo motivo di appello con il quale aveva contestato l'attribuzione a sé della circostanza aggravante della commissione della violenza e minaccia con l'arma costituita dal collo di una delle menzionate bottiglie che si era rotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, non può essere presa in considerazione la «memoria conclusioni scritte con eccezione preliminare di nullità assoluta» che è stata depositata dall'avv. Massimo Taiti, in vista dell'udienza del 15/07/2025 davanti alla Settima sezione penale, atteso che tale atto è stato depositato solo il 08/07/2025 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza che è previsto, per la presentazione di motivi nuovi o di memorie, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040-01).
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il motivo è manifestamente infondato, anzitutto, nella parte in cui, con esso, il ricorrente ha contestato di avere moralmente concorso con Florencia Coraggio nella sottrazione delle bottiglie di liquore. La Corte d'appello di Firenze ha in proposito motivato che la pronta reazione che era stata attuata dal Tayahi in ausilio alla Coraggio nel momento in cui si era avveduto dell'intervento della guardia giurata Nunzio Reale, specificamente, spingendo alle spalle il Reale per sottrarre la Coraggio al controllo da parte di lui, liberandola, poteva trovare spiegazione solo con la corresponsabilità, evidentemente, morale, dello stesso Tayahi nell'azione di sottrazione delle bottiglie di liquore che era stata materialmente compiuta dalla donna.
Tale motivazione appare del tutto priva di vizi logici e il ricorrente - il quale si è in concreto limitato a dedurre la mancanza di prova del suo concorso morale nella sottrazione delle bottiglie di liquore -, ha anche omesso di confrontarsi con la stessa, con la conseguenza che il motivo risulta, nella parte in esame, prima ancora che manifestamente infondato, non consentito. Ciò posto, quanto alla questione se la rapina impropria fosse stata consumata o si fosse arrestata alla fase del tentativo, si deve osservare che, dalla lettura delle sentenze di merito, risulta che la concorrente Florencia Coraggio aveva già superato le casse del supermercato con le bottiglie di liquore, delle quali, pertanto, era già stata compiuta la sottrazione, con la conseguenza che la commissione della violenza dopo tale sottrazione, per assicurarsi il possesso delle bottiglie sottratte e per conseguire l'impunità, determina la consumazione del delitto, per la quale è indifferente che dalla violenza (o minaccia) consegua l'impossessamento, atteso che questo non costituisce l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga e il possesso dei trapani;
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858-01). Ne discende che del tutto correttamente la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto la consumazione del delitto di rapina impropria.
2. Il secondo motivo è fondato. Con il suo secondo motivo di appello, il Tayahi aveva lamentato che, posto che l'arma costituita dal collo rotto di una delle bottiglie di liquore era stata usata dalla sola concorrente Florencia Coraggio, il Tribunale di Prato aveva trascurato «di valutare l'assoluta estemporaneità dell'uso del collo della bottiglia da parte dell'imputata».In particolare, premesso che «la Coraggio nell'appoggiare il sacchetto con le bottiglie in terra (così ha riferito la guardia giurata) avrebbe causato - accidentalmente - la rottura di una bottiglia che poi la stessa avrebbe usato contro il Reale», il Tribunale di Prato non avrebbe spiegato «perché questo comportamento puramente accidentale ed estemporaneo della sig.ra Coraggio debba esser ascritto al Tayahi (della cui presenza non abbiamo alcuna prova)» (pag. 7 dell'atto di appello del Tayahi).
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello di Firenze ha del tutto omesso di motivare in ordine a tale specifico motivo di appello dell'imputato riguardante la circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia con armi, avendo motivato esclusivamente in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite e della recidiva (reiterata specifica e infra- quinquennale). Si deve in proposito osservare come l'imputato avesse interesse all'esclusione della circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia con armi, atteso che, con la sentenza n. 141 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - che, come si è visto nella parte in fatto, era stata riconosciuta al Tayahi - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia con armi, con rinvio, per un nuovo giudizio su tale punto, a una diversa sezione della Corte d'appello di Firenze. Tale giudizio che dovrà essere compiuto alla stregua dei principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione sul tema della comunicazione (o no) ai concorrenti delle circostanze aggravanti di natura oggettiva - quale è l'aggravante speciale in questione -, segnatamente, del principio secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282782-02, con la quale la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma in capo al concorrente non armato, in quanto i cocci di bottiglia utilizzati come arma impropria si trovavano sul luogo del delitto e il loro utilizzo era ampiamente prevedibile).
3. In conclusione:
a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia con armi, con rinvio, per un nuovo giudizio su tale punto, a una diversa sezione della Corte d'appello di Firenze;
b) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'arma di cui all'art. 628, co. 3 n. 1, c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto a